14/07/2014 - Audizioni in Senato: FIRE presenta le sue osservazioni sulla conversione in legge del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, proponendo l’abrogazione degli articoli 24 e 26

Creato il 14 luglio 2014 da Orizzontenergia

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FIRE ha presentato in Senato, durante le Audizioni del 9 luglio, un documento con le proprie osservazioni e proposte sulla conversione in legge del D.L. 24 giugno 2014 n.94.

 “In particolare” sottolinea Dario Di Santo direttore FIRE “ la Federazione considera lodevole il tentativo da parte del Governo di ridurre l’impatto del costo dell’energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
sulle PMI nell’ambito del D.L., ritenendo però che la complessità del tema e il lungo elenco di errori compiuti dal 2000 ad oggi dovrebbero indurre a una maggiore prudenza e, soprattutto, a un provvedimento quadro dedicato e meditato. Ciò al fine di evitare di sommare ai danni del passato quelli del presente, aggravando la situazione nei prossimi anni.”

Altro aspetto sottolineato nel documento è la necessità di sviluppare l’efficienza energeticaefficienza energetica
Con questi termini si intendono i miglioramenti che si possono apportare alla tecnologia per produrre gli stessi beni e servizi utilizzando meno energia, con conseguente riduzione dell' impatto ambientale e dei costi associati.
e le fonti rinnovabilifonti rinnovabili
Una risorsa è detta rinnovabile se, una volta utilizzata, è in grado di rigenerarsi attraverso un processo naturale in tempistiche paragonabili con le tempistiche di utilizzo da parte dell'uomo. Sono considerate quindi risorse rinnovabili:
- il sole
- il vento
- l'acqua
- la geotermia
- le biomasse
in un’ottica di mercato poiché possono considerarsi l’unica soluzione ad oggi realmente valida. Le misure contenute agli art. 24 e 26 contrastano purtroppo con tale realtà, in quanto introducono forti incertezze sul mercato, ne indeboliscono gli attori industriali e dei servizi e ne minano lo sviluppo futuro. Per tale motivo FIRE propone l’abrogazione dei suddetti articoli. Nello specifico l’art. 24 mette in discussione i sistemi efficienti di utenza, ossia lo strumento fondamentale per lo sviluppo della generazione distribuita da cogenerazionecogenerazione
Processo di produzione congiunta di energia elettrica e calore utile, in cascata, che può essere impiegato per scopi industriali (calore di processo) o per il teleriscaldamento. La cogenerazione comporta un sensibile risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di elettricità a calore.
ad alto rendimentorendimento
In termini generali il rendimento è il rapporto tra "quanto ottenuto" in un processo e "quanto speso" per fare avvenire lo stesso processo. In termodinamica rappresenta la capacità di un sistema di convertire l'input di calore in lavoro utile. Il rendimento è un numero puro (cioè non ha unità di misura) ed è sempre compreso tra 0 e 1. A seconda dei termini che vengono messi a confronto è possibile ottenere diverse tipologie di rendimento utili a definire la bontà di un processo o di una macchina (per esempio rendimento elettrico, rendimento termico, ecc..) ma il ragionamento alla base è sempre lo stesso.
e fonti rinnovabili. L’art. 26, invece introduce uno spalmaincentivi obbligatorio per una parte degli impianti fotovoltaici beneficiati dal conto energiaconto energia
Il Conto Energia è una forma di incentivazione statale a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, consiste nell'attribuzione di una tariffa incentivante, proporzionale all'energia prodotta, in base alla tipologia di impianto (non integrato architettonicamente, parzialmente integrato, integrato). Le tariffe vengono corrisposte per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
, ossia una misura retroattiva che costringerà i produttori a rivedere autorizzazioni, contratti di superficie e contratti con le banche. Entrambe le misure avranno un effetto irrisorio sulle spese energetiche delle PMI, ma si ripercuoteranno pesantemente sugli operatori di settore, frenandone o bloccandone lo sviluppo.

Un risultato folle e in contrasto con tutti i proclami a favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili” sottolinea Di Santo.

Ulteriori spunti rilevanti contenuti nel documento, oltre alle proposte di modifica dei commi, sono: 

  • FIRE ritiene utile e in linea con quanto previsto dalla Strategia energetica nazionale e dalle direttive 2012/27/UE, 2010/31/UE, 2010/30/UE, 2009/28/UE collegare e subordinare le politiche di riduzione dei costi delle bollette energetiche a quelle di promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e delle relative filiere industriali e dei servizi, per sfruttare i benefici strutturali collegati a queste ultime ed evitare meri trasferimenti di costi fra diverse categorie di utenti. 
  • Si ritiene utile continuare a mantenere le valutazioni su RIU e SEU legate all’energia prelevatadalla rete e non a quella consumata in ragione dei benefici energetici e ambientali (costi socialievitati) portati da questi sistemi (e dai SEU in particolare), oltreché per tenere conto dei diritti acquisiti.
  • Non si ritiene opportuno introdurre delle distinzioni fra i SEU realizzati prima o dopo una certa data (come il 31 dicembre 2014 indicato nel comma 2), in quanto sistemi strategici per lo sviluppo efficiente della generazione distribuita, e come tale meritevoli di supporto a prescindere dalla data di entrata in esercizio. 

    Scarica il documento FIRE presentato al Senato


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