Nessuna decurtazione degli assorbimenti dovuti ai servizi ausiliari di centrale
Il TARTAR
Residuo pesante derivante dalle operazioni di raffineria, particolarmente ricco di zolfo e molto viscoso. di Lombardia con sentenza n. 2975 del 2014 ha stabilito, per gli impianti a biomasse e biogasbiogas
Miscela di gas prodotti in seguito ad un processo di digestione anaerobica di materiale organico di origine vegetale e animale. Alcuni batteri provvedono a decomporre il materiale organico, in ambiente privo di ossigeno, producendo una miscela gassosa formata da metano (50÷70%), anidride carbonica (35÷40%) e tracce di altri gas. Le materie prime utilizzabili sono residui agricoli, zootecnici dell'industria agro-alimentare, acque e fanghi reflui. non superiori a 1 MW, che non debba essere effettuata nessuna decurtazione degli assorbimenti dovuti ai servizi ausiliari di centrale.
La sentenza emessa dal TAR è avvenuta a favore di un’impresa (assistita dagli avvocati Mario Bucello e Prof. Nicola Bassi dello studio GPA-GiusPubblicisti Associati, e dall'avv.to Simonetta Mollica), che, in esito ad una attività di controllo, si era vista chiedere dal GSE (Gestore Servizi Energetici) la restituzione dell'incentivazione già riconosciuta per gli anni 2009-2012, perché calcolata senza tener conto delle utenze ausiliare alimentate da una fornitura in solo prelievo.
I giudici del TAR Lombardia hanno rilevato che l'assetto normativo del regime incentivante della tariffa omnicomprensiva prevede semplicemente (a differenza di quanto accade per il sistema dei CV) che la "produzione immessa nel sistema elettrico" abbia diritto alla tariffa, "senza alcun riferimento alla produzione netta dell'impianto".
In altri termini, mentre nelle ipotesi in cui l’incentivo viene rapportato alla produzione netta insorgono le ben note complicazioni sui metodi di misurazione, nei casi in cui l’incentivo si rapporta alla sola produzione, senza ulteriori qualificazioni, quella che conta è la produzione immessa in rete.
Questa differenziazione emerge del resto con evidenza dal testo normativo ed è stata riconosciuta dal Giudice Amministrativo "non irragionevole, in quanto riferita soltanto agli impianti di potenzapotenza
Grandezza data dal rapporto tra il lavoro (sviluppato o assorbito) e il tempo impiegato a compierlo. Indica la rapidità con cui una forza compie lavoro. Nel Sistema Internazionale si misura in watt (W). non superiore a 1 MW e quindi chiaramente diretta a semplificare le modalità di determinazione dell'incentivo per le centrali di minori dimensioni".
La decisione, che, stante il testo della norma, avrebbe potuto ritenersi scontata, appare invece significativa come primo argine all’ormai dilagante tendenza del’apparato amministrativo, con il conforto di TAR e Consiglio di Stato, a rimettere in discussione rapporti consolidati, sostanzialmente riscrivendo le norme e attribuendo alla nuova disciplina efficacia retroattiva con l’espediente (inverosimile, se non fosse accreditato dalla giurisprudenza) di fingere che le disposizioni sopravvenute siano una mera interpretazione delle precedenti.
In realtà il fatto stesso che la vertenza sottoposta al TAR Lombardia sia potuta sorgere, a dispetto di una formulazione normativa una volta tanto inequivocabile, costituisce eloquente conferma della vastità dell’operazione di riscrittura postuma dell’ordinamento in corso.
E se quest’ultima sentenza del TAR Lombardia sembra almeno dimostrare che la disponibilità dei giudici ad avallare l’operazione non è totale e incondizionata, resta la preoccupazione per il grado di instabilità e incertezza ormai raggiunto dal quadro regolatorio, reso precario dalla sistematica esposizione a interventi di ridefinizione.
Fonte: GPA
Potrebbe anche interessarti…
News