ANEV, purtroppo le premesse non sono incoraggianti, nuovi ricorsi all’orizzonte
A pochi mesi dall’annullamento da parte del TARTAR
Residuo pesante derivante dalle operazioni di raffineria, particolarmente ricco di zolfo e molto viscoso. Lombardia e del Consiglio di Stato della Deliberazione 281/12, l’AEEGSI si prepara ad emanare una nuova deliberazione in tema di sbilanciamenti che nelle premesse del Documento di Consultazione dell’AEEGSI sembra non voler tener conto delle motivazioni delle sentenze definitive di annullamento delle precedenti Deliberazioni.
Lo abbiamo urlato e ripetuto: pretendere stime sulla produzione di energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J) nell’arco di una giornata, da una tecnologia che sfrutta una fonte non programmabile, come il vento, è tecnicamente impossibile in quanto la meteorologia può fornire tendenze più che previsioni, come dimostrato da numerosi studi scientifici nonché nei fatti, dagli eventi tragici di questi giorni, e tale pretesa non può che avere come risultato pratico nel caso delle quantificazione degli sbilanciamenti, quello di applicare in maniera assolutamente casuale tali oneri al momento della immissione in rete con evidente e ingiusto danno per le aziende del settore.
Le sentenze del TAR prima e del Consiglio di Stato poi hanno sempre accolto le motivazioni portate dall’ANEV contro una Delibera ritenuta illegittima in quanto discriminatoria e penalizzante, e oggi l’Associazione teme di essere nuovamente costretta ad ulteriori azioni a difesa del settore qualora i nostri diritti non dovessero essere rispettati. Un certezza infatti è che l’ANEV continuerà a difendere con forza i principi di uguaglianza e parità di trattamento tra tutte le tecnologie che convergono nella direzione di un’indipendenza energetica tanto agognata per il nostro Paese, nonché a chiedere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie che definiscono principi e criteri non derogabili.
A tal proposito sorprende come il Governo Italiano, proprio nel corso del suo semestre di Presidenza, resti insensibile e vada in direzione contraria agli ulteriori obiettivi vincolanti in tema di emissioni, efficienza e rinnovabili individuati dall’Unione Europea e ai risultati raggiunti nel resto del mondo. Ciò che lascia basiti è rilevare una pericolosa tendenza da parte dei nostri amministratori che sembra sistematicamente convergere verso un progressivo e preoccupante ostracismo nei confronti delle rinnovabili, quando invece il mondo intero finalmente lotta unito contro i sempre più evidenti e drammatici mutamenti climatici e i sempre più estremi fenomeni che anche nel nostro Paese stanno facendo delle vittime proprio in questi giorni.
Si ribadisce comunque che l’ANEV afferma il principio, peraltro ripreso anche dal Consiglio di Stato e rappresentato in tutte le sedi dall’associazione, che le fonti rinnovabilifonti rinnovabili
Una risorsa è detta rinnovabile se, una volta utilizzata, è in grado di rigenerarsi attraverso un processo naturale in tempistiche paragonabili con le tempistiche di utilizzo da parte dell'uomo. Sono considerate quindi risorse rinnovabili:
- il sole
- il vento
- l'acqua
- la geotermia
- le biomasse non programmabili possano contribuire anche loro agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e quindi nei limiti di quanto tecnicamente possibile.
Inoltre il CdS chiarisce una volta per tutte, speriamo, che i costi dello sbilanciamento non debbano ma possano essere socializzati e solo in parte per evitare un ingiustificabile vantaggio per i produttori.
Tale lettura è rafforzata dall’inciso che precisa che ribaltare completamente sulla collettività tali oneri realizzerebbe una discriminazione non giustificabile in maniera così netta (cfr. testo originale della Sentenza del CdS a seguire).
“Quanto sin qui esposto non significa che i costi di sbilanciamento causati da tali unità di produzione debbano, come era previsto nel regime previgente, essere socializzati. Tale meccanismo si presterebbe ad analoghe censure, in quanto realizzerebbe una discriminazione tra operatori a vantaggio, non giustificabile in maniera così netta, di quelli che producono energia programmabile.”
In conclusione solo una nuova Delibera dell’AEEGSI che ripartisca equamente il peso di tali oneri su tutti i soggetti, produttori e consumatori, in modo equilibrato e all’interno dei produttori ripartisca tali oneri in percentuale diversa in base alla loro effettiva programmabilità delle fonti, sia quelle rinnovabili (programmabili e non) sia quelli tradizionali sarebbe, a nostra lettura, rispettosa del giudicato del TAR e del CdS e non vedrebbe quindi il rischio di ulteriore contenzioso. In tutti gli altri casi ovviamente l’Associazione di categoria si troverebbe costretta, per l’ennesima volta, a difendere il settore da un ulteriore attacco.
A fronte di ciò, l’ANEV sottolinea con forza che la fonte eolica per poter esprimere al meglio tutto il suo potenziale, non può essere equiparata alle fonti tradizionali programmabili, e come tale richiede l’applicazione di tutele al momento della immissione in rete. I pubblici decisori devono evitare, come fatto in passato (si veda l’annullamento della Del.281/12 AEEG), di trattare tutte le rinnovabili come fonti programmabili, gravando sugli impianti in modo assolutamente casuale. Il rischio è quello di mettere in ginocchio un intero settore; per l’eolico tutto ciò si tradurrebbe in un’emorragia occupazionale e tecnologica difficilmente colmabile.
Errare humanum est, perseverare diabolicum…