Vediamo assieme la procedura che il “signor Bianchi” dovrà seguire per entrare in possesso del modello 730 precompilato, messo a disposizione, a partire dal 15 aprile, in un`apposita sezione del sito internet dell`Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Ma già da qui iniziano alcune delle maggiori criticità: infatti, l’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni, quando parla del modello precompilato, usa la locuzione “viene reso disponibile”.
Ciò fa intendere che si assisterà ad un lavoro “dietro le quinte” da parte dell’Agenzia che consisterà nel mettere insieme tutte le informazioni conosciute per il contribuente “Bianchi”, inserirle nel sistema informatico all’uopo predisposto e lasciarle lì, in attesa che il “signor Bianchi” si attivi per accedere ai suoi dati e confermarli o modificarli o, infine, rifiutarli.
Pertanto, si presuppone che il contribuente (o chi per lui) debba essere il solo soggetto che deve attivarsi per capire se nel sito dell’Agenzia c’è la sua dichiarazione precompilata.
Per accedere al 730 precompilato sarà necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto fin da ora:
- online, accedendo al sito dell`Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- presso gli uffici dell`Agenzia Entrate, presentando un documento di identità.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato sarà possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l`indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l`elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell`Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell`apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall`Anagrafe tributaria puo’ risultare l`atto di acquisto di un fabbricato, di cui pero’ non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell`anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l`esito della liquidazione: il rimborso che sara’ erogato dal sostituto d`imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Da quanto detto, si capisce come sarà difficile che il “signor Bianchi” del nostro esempio si attivi per procurarsi il suo PIN e si metta comodamente seduto sulla sua poltrona di casa a visionare la sua dichiarazione. E ciò anche considerando la platea dei contribuenti potenzialmente interessati alla novità, costituita in gran numero da pensionati che, per definizione, hanno poca confidenza con gli strumenti informatici.
Ma poi, ammesso che il nostro “signor Bianchi” sia “tecnologicamente evoluto” e quindi sia riuscito a procurarsi le sue credenziali, è difficile immaginare che, una volta entrato nel sito e aperta la sua dichiarazione, non abbia più di qualche sussulto sulla sua poltrona man mano che si scontra con la difficile comprensione di una serie di numeri dietro ai quali, però, ci sono norme che presuppongono un minimo di conoscenze tecniche della materia fiscale.
Si può, dunque, ragionevolmente presumere che ci si rivolgerà in massa o al proprio sostituto d’imposta (sempre che entro il 15 gennaio dia la propria disponibilità a fornire assistenza fiscale) o, molto più probabilmente, ai Caf e ai professionisti abilitati che, quindi, in questo caso saranno chiamati non solo a “validare” la dichiarazione ma anche a trasmetterla (si ricorda che il termine ultimo di presentazione è stato uniformato e fissato al 7 luglio).
Ma c’è un ma!!
Infatti, per come è stata scritta la norma, le responsabilità addossate ai Caf e ai professionisti sono smisurate rispetto ai reali vantaggi (perché no, anche in termini economici) che si possono ricavare dal fornire assistenza fiscale.
Molto probabilmente non saranno pochi i professionisti che, per evitare le responsabilità, si faranno rilasciare dai propri clienti una “delega impropria” nel senso che li faranno abilitare per poi trasmettere la dichiarazione con le loro credenziali come se la stessa fosse stata validata e trasmessa direttamente dal contribuente; il nostro “signor Bianchi” potrebbe invece attribuire una “vera delega” al proprio consulente e, pagando i pochi euro dovuti per la sua prestazione, si libererebbe da ogni responsabilità e potrebbe finalmente dormire sogni tranquilli sulla sua comoda poltrona.