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730/2014: la dieta è sempre detraibile

Da Pukos
730/2014: la dieta è sempre detraibile

Spese per l’osteopata non detraibili dall’Irpef. Via libera, invece, alle spese sostenute dai contribuenti per visite nutrizionali eseguite dai biologi.

Per il bonus mobili se si sceglie il bonifico bancario o postale quale forma di pagamento deve essere applicata la ritenuta del 4% a titolo di acconto. Niente recupero dell’imposta pagata sui canoni di locazione non riscossi relativi a immobili diversi da quelli a uso abitativo. Queste le ulteriori risposte contenute nella circolare n. 11/e del 21 maggio scorso con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di soluzioni interpretative in materia di Irpef.

Canoni non riscossi. Per i canoni di locazioni non riscossi relativi a immobili non abitativi non vige lo stesso regime fiscale previsto per le locazioni abitative. In ipotesi di mancato pagamento dei canoni di locazione il proprietario sarà, comunque, obbligato a dichiararli nella misura indicata nel contratto fino al momento in cui non intervenga una causa di risoluzione. Le imposte che il proprietario avrà assolto sui canoni non riscossi non potranno essere recuperate perché la possibilità di fruire di un credito d’imposta è prevista solo per le locazioni abitative.

Le spese per l’osteopata. Il dubbio posto riguarda la detraibilità degli importi pagati per le prestazioni rese dall’osteopata. Per chiarire tale aspetto la circolare specifica che, a oggi, la figura dell’osteopata non risulta annoverata fra le professioni sanitarie riconosciute dal ministero della salute. Le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati, quindi, non sono detraibili dall’Irpef mentre rientreranno nell’alveo delle spese mediche detraibili qualora le stesse siano riconducibili alle competenze sanitarie e siano rese da soggetti iscritti in dette professioni riconosciute.

Le spese per il biologo nutrizionista. Discorso diverso per le prestazioni rese da un biologo nutrizionista. «La professione di biologo», spiega la circolare, «pur non rientrando fra le figure professionali sanitarie riconosciute dal ministero della salute è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute». Grazie a tale funzione le Entrate ritengono che le spese sostenute per visite nutrizionali sono detraibili dall’Irpef. Ai fini della documentazione della spesa relativa, sarà sufficiente la fattura del biologo dalla quale dovranno risultare sia la specifica attività professionale esercitata sia la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Fonte: ItaliaOggi


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