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730/2014: le novità del modello

Da Pukos
730/2014: le novità del modello

Con la circolare 15/2014 Assonime si concentra sul modello 730/2014, richiamando le principali novità previste per quest’anno: dalle nuove disposizioni in tema di redditi di terreni e fabbricati, alle modifiche introdotte con riferimento agli oneri deducibili e detraibili.

I redditi da terreni
La Circolare Assonime approfondisce, in special modo, le novità relative ai redditi da terreni.

Più specificatamente viene ricordato che, per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015 è prevista una maggior rivalutazione del 15% del reddito dominicale e agrario.
Tale rivalutazione è tuttavia pari al 5% nel caso in cui il proprietario e conduttore del terreno sia un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola o uno IAP .
La nuova rivalutazione si applica sulla rendita già rivalutata dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

Viene inoltre ricordato come le riforme 2013 in tema di Imu abbiano inciso sulla determinazione del reddito agrario.

Se è vero infatti che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale deve essere ricordato:
• che la sostituzione opera solo per i terreni non affittati, ragion per cui, in caso in cui il terreno sia affittato, sarà comunque dovuta anche l’Irpef sul reddito dominicale;
• che la sostituzione non opera, in ogni caso, per la componente relativa al reddito agrario,
• che la sostituzione opera anche nel caso in cui sia dovuta una sola rata di Imu o soltanto la mini-Imu

I redditi da fabbricati
La circolare Assonime richiama anche le novità in tema di redditi da fabbricati.

Più precisamente viene ricordato come:
• sia stato parzialmente attenuato il principio di sostituzione Imu-Irpef per gli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune dell’abitazione principale, per i quali è stata prevista l’imponibilità al 50%;
• sia stata abbattuta l’aliquota prevista per la cedolare secca sui contratti a canone concordato. A seguito delle novità introdotte, pertanto, mentre l’aliquota prevista per i contratti liberi è pari al 21%, quella per i contratti a canone concordato è passata al 15%;
• sia stata diminuita la riduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione soggetti a tassazione ordinaria, la quale è passata dal 15% al 5%.

Deduzioni e detrazioni d’imposta

La Circolare richiamata, oltre a menzionare l’estensione della detrazione per le erogazioni liberali agli istituti scolastici alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha ricordato che:
• è stata elevata la detrazione del 19% per le erogazioni ai partiti politici e alle ONLUS al 24%;
• è stata introdotta la detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
• è stata ridotta la detrazione per i premi assicurativi per morte e invalidità permanente: il limite massima su cui calcolare la detrazione è infatti sceso da 1.291,14 euro a 630 euro, e sarà portato a 230 euro per l’anno 2014;
• con riferimento alle somme restituite al soggetto erogatore sottoposte a tassazione negli anni precedenti e stato previsto che il contribuente possa richiedere la deduzione (e fin qui, nessuna novità), e, nel caso in cui non sia possibile dedurre l’intero importo, è possibile portarlo in deduzione dal reddito nei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Particolare attenzione è stata riservata alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e alle spese per il risparmio energetico.

Come noto, infatti, con il c.d. “Decreto Salva Italia” la detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono entrate in pianta stabile nel nostro ordinamento e riguardano ora una platea più vasta di interventi.

È tuttavia il “Decreto sviluppo 2012” ad aver aumentato l’aliquota di detrazione, portandola al 50% fino al 30 giugno 2013.
Con il decreto legge n.63/2013, tale termine è stato prolungato al 31 dicembre 2013 ed è stato altresì introdotto il bonus mobili.
La legge di stabilità è successivamente ritornata sul punto, consentendo la detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2014 e fissando l’aliquota del 40% dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche gli interventi sul risparmio energetico sono stati oggetto di una serie di interventi da parte del Legislatore.
Volendo richiamare solo gli ultimi è necessario ricordare come la Legge di stabilità per il 2014 abbia fissato un’aliquota di detrazione pari al 65% per gli interventi effettuati nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Per i condomini, invece, l’aliquota del 65% sarà applicabile per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 e al 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (1° luglio 2016 per i condomini), salvo ulteriori proroghe, la detrazione sarà prevista nella misura del 36%, ovvero l’aliquota prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Fonte: FiscalFocus


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