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A fondamento del licenziamento devono essere posti comportamenti oggetto di contestazione scritta, sulla quale il lavoratore incolpato abbia potuto svolgere la sua difesa.

Da Rebecca63

mensasocialeIl dipendente fruisce in tre diverse occasioni del servizio mensa in orario diverso da quello di competenza del suo reparto e con modalità tali da evitare l’addebito del pasto in busta paga, godendo al contempo di una pausa aggiuntiva non dovuta. Ritenute insoddisfacenti le giustificazioni fornite dall’interessato, il datore irroga il licenziamento. La Corte rileva la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati al lavoratore (considerati quale “unico elemento di riferimento e giudizio per la valutazione della legittimità e congruità della sanzione”) e la sanzione espulsiva irrogata.  Ed invero, a fondamento del licenziamento devono essere posti comportamenti oggetto di contestazione scritta, sulla quale il lavoratore incolpato abbia potuto svolgere la sua difesa.

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 16 aprile 2013, n. 9205

Teramo, 17 Ottobre 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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