La risposta è “no”. Tra i termini abitabilità e agibilità edilizia riferita a un alloggio o a un fabbricato non esiste alcuna rilevante differenza. Ma non è sempre stato così.
“Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l’edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica“, dice Michele Miguidi, autore della Guida Essenziale al Testo Unico dell’Edilizia.
È interessante notare come, inizialmente, i due termini fossero stati coniati per indicare due elementi diversi. Nello specifico, il termine di abitabilità era stato utilizzato in relazione a immobili a uso abitativo, mentre l’agibilità edilizia era usata quando il riferimento erano immobili non residenziali.
Questa differenza terminologica è continuata anche successivamente, evidenziando, però, un’altra differenza tra i due vocaboli.
L’agibilità edilizia era legata alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell’immobile, mentre l’abitabilità era collegata ai requisiti dell’immobile rispetto alle specifiche destinazioni d’uso.
E oggi? Che differenza c’è tra abitabilità e agibilità edilizia?
Come abbiamo scritto all’inizio di questo post, non c’è più alcuna differenza, poiché il legislatore ha eliminato il duplice riferimento terminologico, scegliendo il più ampio termine di agibilità.
In tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012.
Cosa c’è scritto nella sentenza del TAR Lazio? Rimandando alla lettura completa della sentenza, in questo post ci preme sottolineare un paio di passaggi.
Nel primo, i giudici amministrativi scrivono che “il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità edilizia e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente”.
Il secondo passaggio della sentenza, poi, specifica che “le due espressioni (abitabilità e agibilità edilizia, n.d.r.), se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi”.
A dimostrazione di quanto detto, i giudici notano come il corredo di documenti e le indagini tecniche preliminari per il rilascio dell’agibilità edilizia o dell’abitabilità non cambiavano anche in presenza di immobili a destinazione differente “fatta salva, ovviamente, l’esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell’uso previsto”.