In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
È quanto stabilito dalla terza sezione della Corte di Cassazione – sentenza n 6371 depositata l’11 febbraio 2014 – alla quale si era rivolto un soggetto condannato per plurime violazioni edilizie (commesse in sede di ristrutturazione di una veranda) conseguenti a lavori eseguiti in totale difformità dalla DIA e della normativa antisismica nonché per aver rilasciato false attestazioni nella DIA in sanatoria depositata successivamente. Lamentava il ricorrente che, a fronte di violazioni della normativa antisismica meramente formali, il giudice aveva ordinato la demolizione dell’immobile e questo in contrasto con l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la demolizione va disposta solo a fronte di violazioni sostanziali e\o per l’inosservanza di norme tecniche.
La vicenda, quindi, fa riferimento all’applicazione dell’art. 98, comma 3 del DPR 380/2001 che impone al giudice di ordinare – con il decreto o con la sentenza di condanna – la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalle norme del testo unico o dei decreti interministeriali richiamati dagli articoli 52 e 83 del testo unico; in sostituzione della demolizione, il giudice impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Il dato normativo non contiene altre indicazioni tanto che la demolizione – o le prescrizioni – potrebbe apparire conseguenza ineludibile rispetto a qualsiasi sentenza di condanna per violazioni della normativa antisismica.
La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata così come in precedenti analoghe pronunce, ha affermato che la demolizione non va applicata secondo un rigido automatismo ma si giustifica (e si impone) solo in presenza di violazioni di natura sostanziale, espressioni di una pericolosità dell’opera abusiva o di parti di essa, mentre non potrà essere disposta in relazione a violazioni meramente formali.
Lo stesso è da dirsi per le prescrizioni atteso che, ove la normativa antisismica sia stata di fatto rispettata e sia da contestare solo l’omessa denuncia dei lavori, l’opera non presenterà vizi di natura tecnica (tali da creare pericolo per la pubblica incolumità) ed il giudice non potrà né dovrà impartire alcuna prescrizione.
Quindi, in presenza di violazioni “sostanziali”, il giudice ha due possibilità (ordinare la demolizione o impartire prescrizioni) ma è vincolato, nella scelta tra le due soluzioni, dalla situazione fattuale: qualora l’opera possa essere messa in sicurezza, formula le opportune prescrizioni; nel caso contrario, ordina la demolizione totale o parziale del manufatto. Nella prima ipotesi è atto dovuto impartire disposizioni, nella seconda, ordinare l’abbattimento; in tali contesti al Giudice non è data facoltà di disporre diversamente.
di Nicola D’Angelo, magistrato
Abusi e reati edilizi
Nicola D'Angelo , 2014, Maggioli Editore
L'opera, aggiornata al D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni in L. 23 marzo 2014, n. 80 che è intervenuto sul d.P.R. 380/2001 ed al D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (in vigore dal 01-06-2014) che ha modificato il D.Lgs. 42/2004, vuole offrire un quadro organico ed approfondito...
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