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Accatastamento fabbricati rurali, proroga al 30 novembre 2013?

Creato il 14 novembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Accatastamento fabbricati rurali al 30 novembre 2013?

Il termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali, che risultano ancora iscritti al catasto terreni, al catasto edilizio deve essere prorogato dal 30 novembre 2012 di almeno un anno, quindi almeno a novembre 2013. È questa la richiesta al Governo avanzata dai Geometri con una lettera firmata dal presidente del Collegio nazionale dei Geometri, Fausto Savoldi.

Come noto, infatti, l’art. 13, comma 14-ter del d.l. 201/2011 aveva fissato la data del 30 novembre 2012 per terminare le operazioni di accatastamento dei fabbricati rurali, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, correlata principalmente al pagamento dell’IMU.

Come anticipato dalla Redazione di Geometri.cc, il numero uno dei Geometri italiani ha infatti rilevato come “l’accatastamento dei fabbricati rurali, sia residenziali che strumentali all’esercizio dell’attività agricola, confinato in un ristretto periodo temporale, può essere considerato un intervento straordinario”. Tanto più, è il ragionamento di Savoldi, il carico di lavoro sulle spalle dei professionisti per le operazioni di accatastamento dei c.d. Immobili Fantasma.

Ma il tempo stringe non solo per la quantità di immobili rurali, che dovrebbero essere passati dal catasto terreni a quello edilizio urbano, ma anche dalle indispensabili verifiche tecniche ed urbanistiche correlate ad ogni passato. Morale: il termine del 30 novembre 2012 è troppo ravvicinato.

La proposta dei Geometri di slittare il termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali al novembre 2013 è accompagnata dall’ipotesi di  ”indirizzare i soggetti tenuti al versamento dell’IMU a quantificarne l’importo in base ad una rendita presunta”, per sottrarsi al termine, ormai davvero imminente, della fine del mese di novembre.

La rendita catastale presunta, è la tesi dei Geometri del CNG “può essere agevolmente calcolata identificando la consistenza e il classamento in via provvisoria, senza la necessità di archiviare il dato e in attesa della rendita catastale effettiva”.

Il conguaglio IMU verrebbe poi perfezionato in un secondo tempo sulla base della rendita catastale effettiva, in misura inferiore o superiore a quanto già versato come già avviene con il sistema del ravvedimento operoso.


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