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Accollo del mutuo in caso di separazione e divorzio: detrazione fiscale interessi

Da Raffa269

Accollo del mutuo in caso di separazione e divorzio: detrazione fiscale interessiVediamo come si applica la detrazione fiscale degli interessi passivi in caso di accollo del mutuo tra coniugi o ex coniugi a seguito di separazione consensuale o divorzio cercando di fornire in sintesi qualche chiarimento utile a rispondere alle vostre domande merito.

Abbiamo visto che nel caso di cointestazione del moto la detrazione fiscale degli interessi passivi nel limite di € 4 mila annui ci siamo coniuge risulta carico dell'altro allora il coniuge che si carica fiscalmente anche l'altro soggetto avrà diritto ad integrarsi entrambe le quote purché entrambi siano titolari della proprietà dell'immobile tempo stesso cointestatari del mutuo.

Per approfondire comunque bella della relazione sui mutui contestati è possibile leggere l'articolo di approfondimento relativo alla detrazione fiscale sul mutuo cointestato.

Differenza tra separazione e divorzio ai fini fiscali

Hai fini fiscali è fondamentale sapere la differenza che intercorre fra coniugi separati e coniugi divorziati in quanto fino alla sentenza di divorzio il coniuge separato legalmente ho giudizialmente è comunque da considerarsi come un familiare dell'altro questo riverbera i suoi effetti direttamente sulla possibilità di detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo.

Questo perché fino a tale momento l'abitazione principale dà diritto alla detrazione degli interessi indipendentemente dalla dimora abituale di uno dei due coniugi E anche nel caso in cui l'abitazione sia data ai figli minori o a ai familiari vale la detrazione fiscale. A tal proposito potete leggere l'articolo dedicato alla definizione di abitazione principale che sembra immediata come definizione ma non lo è in quanto vi rientrano anche i familiari per cui il perimetro delle detrazioni fiscali si allarga. Per esempio rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell'immobile dimorino i figli.

Accollo del mutuo interno del mutuo in caso di divorzio

Non è raro il caso in cui due coniugi abbiano stipulato insieme un contratto di mutuo che pertanto siano cointestatari di un'abitazione principale di cui risultano entrambi titolari del diritto di proprietà.

Nel caso di successiva separazione tra di loro qualora un coniuge acquisti la proprietà dell'altro immobile con la procedura di accollo del mutuo sul soggetto che si farà carico del mutuo si manifesterà indirizzo anche la detrazione fiscale relativa alla quota dell'altro coniuge.

È stato precisato che anche nel caso in cui il mutuo resti intestati formalmente ai due coniugi divorziati non si perderà il diritto alla depressione fiscale di entrambe le quote qualora risulti l'accollo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata davanti a un notaio in cui si dichiari che il pagamento sarà effettuato solo da uno dei due coniugi. Inoltre sarà necessario integrare il documento di pagamento rilasciato dalla banca annualmente, che certifica gli interessi passivi pagati nel corso dell'anno, con l'indicazione del pagamento È interamente a carico di un coniuge proprietario dell'immobile.

Accollo del mutuo in caso di separazione e casa assegnato

Tuttavia spesso assistiamo anche all'assegnazione della casa ad un coniuge solamente separato legalmente dall'altro e non ancora divorziato, caso in cui l'agenzia delle entrate ha chiarito che anche se il coniuge che non dimora più abitualmente in quella casa nella quale vivono i figli, diventi proprietario integralmente della casa di cui è stato privato, avrà diritto alla detrazione.

Accollo e separazione consensuale

In caso di acquisto in comproprietà dei coniugi di una casa con cointestazione del mutuo che beneficia della detrazione fiscale nel caso di separazione consensuale in cui per esempio la moglie acquisti l'intera casa e si accolli il mutuo e pertanto con "atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi" sono stati formalizzati sia il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sia l'accordo fra gli ex coniugi in merito all'accollo del mutuo, senza modificare il mutuo originario dall'Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi l'agenzia delle entrate chiarisce che in base all' articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'"atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi", è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è accollato - secondo lo schema del cd."accollo interno" - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi.

Si deve però rispettare il requisito formale visto sopra che consiste nel rendere una dichiarazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui ciò sia dichiarato (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all'ex coniuge. In quanto in caso i mancato pagamento della moglie la banca saprebbe chi andare a cercare o meglio la banca busserebbe al marito ma il marito opporrebbe alla banca la scrittura privata e li inviterebbe a bussare più volte alla moglie.

Anche nel caso in cui a seguito di separazione consensuale la casa sia attribuita ad un coniuge supponiamo al marito (parliamo di un caso scuola :-))), sui quali grava un mutuo ipotecario intestato alla moglie. Detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-coniuge e dei figli. Qualora nella sentenza di separazione il dovere l'obbligo al pagamento delle rate resti in capo al marito la detrazione degli interessi, anche se il mutuo è intestato alla moglie, spetta al marito purché l'accollo risulti sempre formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette) e che anche qui le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari. Per esempio rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell'immobile dimorino i figli.

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Leggi la guida alla detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo dove troverai altre risposte alla domande su casi particolari.

Spero di esservi stato utile

Benefici fiscali prima casa in caso di separazione o divorzio tra coniugi Detrazione interessi passivi nel caso di mutuo cointestato

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