Con l'approvazione del DDL collegato alla legge di stabilità in materia di acqua pubblica il governo Letta fa fa proprio un importante principio della proposta di legge popolare e dei consigli comunali depositata all'ARS: l'impossibilità per i privati di procedere ai distacchi dei morosi.
La previsione di una tariffa sociale per l'acqua, che assicura agli utenti a basso reddito l'accesso a condizioni agevolate all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, appare essere proprio ispirata a quanto previsto nel disegno di legge popolare che 135 comuni siciliani hanno approvato e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana e che prevede, tralaltro, la garanzia del quantitativo minimo vitale di 50 l/ab (*).
"Con questa previsione normativa - afferma Michele Botta, primo firmatario del ddl popolare n. 158 - non sarà più consentito ai gestori privati, ancora titolari di contratti di SII, di procedere ai distacchi delle utenze per un bene così importante e fondamentale come l'acqua.
Il nostro ddl popolare - spiega Botta - prevede che il quantitativo minimo vitale di 50 l a persona deve essere comunque garantito, ed i criteri per la sua determinazione per le fasce di consumo sopra i 50 l, dovranno tenere conto della quantità consumata, del reddito ISEE, della composizione del nucleo familiare, della razionalizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi.
Complessivamente - conclude Botta - si tratta di una prima risposta al referendum del 2011, un provvedimento che, a livello nazionale, lascia ancora aperta la discussione sul tema, ma che, una volta ottenuta l'approvazione definitiva dal Parlamento, conferirà maggiori tutele ai cittadini rispetto ad oggi".
Dott. BOTTA Michele
firmatario del disegno di legge n. 158
(*) di seguito parte l'art. 12 del ddl popolare:
3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona. Tale quantitativo è gratuito per i nuclei indigenti, previo accertamento mediante i criteri ISEE. Detta gratuità è coperta dai fondi di cui all'articolo 13 della presente legge.
4.L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.
5.Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :
a) del reddito individuale secondo criteri ISEE;
b) della composizione del nucleo familiare secondo criteri ISEE;
c) della quantità dell'acqua erogata;
d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.