Un bene mobile (ivi compresa un’autovettura) che, pure dovendo essere iscritto nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto ai sensi dell’art. 815 c.c., può essere oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all’art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell’acquirente. Se, invece, il bene è iscritto nei pubblici registri, l’acquirente del bene da chi non è proprietario non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che, escludendo l’art. 1156 c.c. l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l’acquisto di un tale bene si opera solo con l’usucapione ordinaria o abbreviata, restando la buona fede rilevante, unicamente, ai lini del termine dell’usucapione stessa.
Cassazione Civile, Sez. II, 27 Ottobre 2011, n. 22418
Teramo, 13 Novembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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