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Addizionale INAIL Fondo vittime dell'amianto

Creato il 13 luglio 2011 da Studiocassaro
Addizionale INAIL Fondo vittime dell'amiantoLa prima addizionale sui premi Inail destinata al finanziamento del nuovo fondo vittime amianto va versata entro il prossimo 18 luglio. Riguarda gli anni 2008 e 2009 ed è pari all'1,44%.La legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244) ha istituito presso l'INAIL il Fondo per le vittime dell'amianto, finanziato per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalle imprese assicurate all'INAIL, compreso quelle già assicurate IPSEMA (settore marittimo).A stabilire questa prestazione aggiuntiva è il D.M. n. 30/2011 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 29 marzo 2011 e viene prevista l'erogazione di una prestazione in una misura percentuale della rendita INAIL, erogata d'ufficio da parte del medesimo Istituto in due acconti e un conguaglio.L'addizionale non si applica ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali. Si applica invece ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi/asbestosi, al netto dell'ANMIL (1%).L'INAIL ha inoltre precisato che dalla prima elaborazione sono escluse le addizionali inferiori ad euro 2,58 che verranno richieste con successiva elaborazione, assieme alla quota di addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, inoltre in caso di nuovo rapporto assicurativo, nuova Pat o nuova voce di rischio, soggetta ad addizionale amianto, con inizio attività compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, il premio calcolato in consuntivo o pregresso è comprensivo dell'addizionale Fondo amianto.Il tardivo o mancato pagamento dell'addizionale per il Fondo amianto comporta l'applicazione delle sanzioni e l'attivazione delle procedure di recupero coattivo.

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