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Affitto in nero della casa, conviene? Vantaggi e svantaggi a carico del proprietario e dell’inquilino

Da Raffa269

Affitto in nero della casa, conviene? Vantaggi e svantaggi a carico del proprietario e dell’inquilinoCon l'introduzione del nuovo regime della cedolare secca sugli affitti e le locazioni il Fisco ha introdotto delle novità importanti sul fronte della lotta all'evasione nell'ambito degli affitti e delle locazioni di case, immobili, appartamenti e fabbricati, che danno la possibilità all'inquilino di denunciare il proprietario e godere di affitti molto agevolati in cambio, in modo da scoraggiare molto la richiesta di affitti in nero o di canoni di locazioni 50% in nero e 50% no.

Rispondo alla domanda di un lettore che ci chiede cosa fare nel caso in cui il proprietario ci chiede di prendere in affitto un appartamento in nero il che per chi non lo sapesse si sostanzia nel non registrare il contratto e nel non dichiarare i canoni pagati o percepiti e altre inadempienze minori.

A parte sensibilizzare il proprietario locatore dell'immobile sull'illegalità del suo comportamento lo posso sensibilizzare sull'enorme possibilità di aderire al regime della nuova cedolare secca con una tassazione che va dal 19% al 21%, che abbatte notevolmente il carico tributario a livello di imposte IRPEF, gli dovrei esplicare a cosa va incontro nel caso decideste di non dichiarare i proventi da affitto.

Gli svantaggi per l'inquilino dell'affitto in nero

Fermo restando che l'inquilino è sempre visto come parte debole dal legislatore nell'ambito dei contratti di affitto e come tale è notevolmente tutelato, inoltre con la legge, con il D.Lgs n. 23 del 2011 ha acquisito un'arma in più in quanto nel caso di affitti e locazioni di casa in nero gli è data la possibilità di denunciare il proprietario e di godere di un regime fiscale di estremo favore che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un canone annuo pari a 3 volte la rendita catastale.

Su quest'ultimo aspetto vale la pena di ricordare che sepur la corte costituzionale ha dichiarato illegittima con sentenza 50 del 2014 questo istituto i provvediemtno dell'agenzia delle entrate restano validi fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Non solo ma in tal modo i proprietari non sarebbero autorizzati ad ottenere il pagamento dei canoni pieni arretrati significa che i proprietari a far data dal primo gennaio 2016 potranno comunque chiedere nuovamente tutti gli arretrati. Pro futuro c'è ancora da fare chiareza per cui il consiglio è smepre quello di trovare un accordo e transare in modo tale da soddisfare entrambe le parti anche se so che spesso è difficile.

Esempio sulla denuncia dell'affitto in nero

So che non saprete quantificare quanto sarà basso il canone ma fidatevi. Per fare un esempio senza alcuna pretesa di esaustività o completezza di analisi una casa in una grande citttà di periferia di 100 metri quadrati avrà una rendita di 1.000 euro e ciò si tramuta in un affitto mensile al di sotto di 300 euro.

Come potrete vedere il risparmio di imposta è notevolmente elevato e dà un potetre contrattuale all'inquilino forse mai registrato fino ad ora.
Tuttavia in caso in cui si renda complice insieme al propeitario di casa anche lui rishcierà di dover pagare l'imposta di registro sulla mancata registrazione dell'atto per la quale il fisco ritiene entrambe le parti solidalmente responsabili al pagamento del tributo.

Le ipotesi di sfratto

Riporto un passaggio di un interessante articolo sul sole24ore del 16 marzo 2014 che commenta la sentenza della Corte Costituzionale del 14 marzo 2014 a seguito della quale si delineano i casi di sfratto in caso di affitti in nero.

Contratto sottoscritto tra le parti ma non registrato

Nel caso di regolare contratto di locazione scritto e sottoscritto dalle parti ma non registrato, con conduttore che ancora occupa la unità immobiliare (è il caso che ha portato alla ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze): in questa situazione esiste un contratto valido tra le parti e il locatore potrà agire o avrà già agito in giudizio, contestando la illecita autoriduzione per ottenere la convalida dello sfratto in base all'articoli 5 della legge 392/78 e 658 del Codice di procedura civile. Ma in molti casi il conduttore, nel presentare la denuncia in base all'articolo 3, commi 8 e 9 (ora cancellati) avrà pure registrato il contratto firmato inizialmente dalle parti, sanando pure la irregolarità fiscale e consentendo ora al locatore di agire in giudizio da subito (articolo 13 della legge 431/98).

Nel caso invece di regolare contratto di locazione scritto, ma non registrato con conduttore che ha riconsegnato la unità immobiliare nelle more con o senza un accordo transattivo a regolare la consensuale risoluzione del contratto. In questo caso il locatore potrebbe voler richiedere il pagamento delle somme che non ha conseguito a causa dell'illecita autoriduzione ma occorrerà esaminare la consistenza e portata dell'accordo transattivo e valutare se abbia effetti novativi e/o risolutivi della pretesa del locatore.

Se non avete il contratto non potete esercitare i vostri diritti

Nel caso invece di contratto non sottoscritto e per così dire "verbale" a seguito della entrata in vigore della legge 431/98, articolo 1, la forma scritta per i contratti di locazione è prevista a pena di nullità, il locatore non potrà agire in forza della locazione ma con una causa ordinaria contestando l'occupazione senza titolo della propria unità immobiliare e chiedendo la condanna dell'occupante al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.

Per approfondire la tematica potete leggere l'articolo correlato ddicato ai diritti e doveri delle parti nell'affitto o locazione.

Comodato

Nel caso invece di un contratto di comodato che avesse dissimulato una locazione il rapporto giuridico resterà regolato dal contratto di comodato ed occorrerà agire in via ordinaria a mezzo di una azione di risoluzione del contratto alla sua scadenza e conseguente condanna al rilascio. Nella stessa causa sarà possibile richiedere una somma sempre a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla scadenza del contratto di comodato.

Modalità di DURATA del contratto di affitto di casa e calcolo del canone mensile di locazione in caso di DENUNCIA del propretario di casa che affitta in nero
Oltre al notevole vantaggio nel calcolo del canone annuo sulla base di 3 volte la rendita catastale della casa la durata del contratto sarà pari a 4 anni più 4 di rinnovo, il che vuole dire che se il proprietario non dichiara gli affitti mensili potrebbe trovarsi di fronte alla possiblità di realizzare su quella casa per oltre 8 anni un affitto molto al di sotto delle potenzialità del mercato. Tuttavia per l'applicazione di questo disposto da far valere ricordiamolo in sede civilistica, ossia dinnanzi ad un tribunale e non presso l'agenzia delle entrate, saranno necessarie le prove che il contratto esisteva e non è sempre facile.
In pratica il suo investimento immobiliare sarà decisamente in perdita ed immobilizzato per oltre 8 anni.

Come provare che esisteva il Contratto di affitto

Nonostante dubito che il proprietrio sia così incauto da firmare dei contratti scritti non registrandoli limitandosi a degli accordi verbali, un elemento fondamentale è quello di provare come il contratto esisteva. Premetto che in caso di giudizio la parte debole è sempre l'inqulino, il quale anche senza molte pezze giustificative od elementi di prova o prove testimoniali o altro riesce facilmente a dimostrarlo. Se i pagamento avvengono tramite bonifico basterà copia del bonifico effettuato nei confrotni del proprietario. Se il proprietario non vorrà farsi fare bonifici basteranno copia delle ricevute di pagamento degli affitti.
Se siete soliti consegnare l'affitto al proprieatrio allora dovete fare i conti con la possibilità si soccombere in giudizio anche se la ritengo comunque remota.

Non è semplice dimostrare che il contratto esisteva, ma è anche vero che se affittate casa senza alcuna garanzia da parte del proprietario il vostro rapporto non potrà essere tutelaton alcun modo e non solo. Vi dico anche che qualora l'inquilino proprio non ce la facesse a non dichiarare può farlo indipendentemente dal volere del proprietario e potrebbe comunque registrarsi utilizzando il modello 69, pagando l'imposta di registro.

Svantaggi per il proprietario che affitta casa

Il proprietario a questo punto non può avere dubbi in quanto da una parte ha un regime di favore fiscale estremamente vantaggioso e dall'altra ha una minaccia notevole rappresentata dalla possibilità di che l'inqulino lo denunci in questo modo esponendolo ad una srie di pagamenti tra cui:

  1. Sanzione amministrativa per infedele dichiarazione dei redditi;
  2. Omesso versamento delle imposte di registro sul contratto di locazione più sanzioni ed interessi dalla data di mancata registrazione dell'atto che va dal 120% al 240% dell'imposta non versata;
  3. Recupero a tassazione della minore Irpef versati sui canoni di locazione non dichiarati;
  4. Ipotesi di ulteriori accertamenti.

L'ultima pronuncia giurisprudenziale in materia di denuncia del padrone di casa

I giudici con la sentenza 50 del 2014 hanno cancellato la possibilità per l'inquilino di denunciare il proprietario ottenendo in cambio un affitto a canone ridotto per quattro anni + quattro gettando nell'indecisione coloro che ne stavano fruendo cosa che ritengo essere inaccettabile visto che c'è una norma scritta e chiara e per di più a tutela della parte debole ossia l'inquilino.

I pagamenti dell'affitto anche dovranno essere in nero

A questo punto dopo essere evasori fiscali non registrando il contratto dovrete anche essere evasori nel pagamento per cui (non uso volutamente la parola furbetti ma evasori fiscali perchè vi si addice di più) dovrete gestire anche il pagamento e l'incasso in contanti che sarà consentito purchè l'importo non superi il limite di 999,99 euro previsto dalle norme antiriciclaggio altrimenti vi beccatee anche una sanzione per riciclaggio di denaro. L'articolo 1, comma 50, della legge 147 del 2013 ha imposto l'obbligo di tracciabilità del contante, e che potrete superare preparando almeno un foglio di carta riepilogando a che titolo sono dovuti i soldi e quando sono stati consegnati, una sorta di ricevuta.

Come potete vedere a questo punto gli affitti in nero diventano una modalità di gestione del proprio patrimonio immobiliare piuttosto rischiosa. Cosa ne pensate?

Potete approfondire gli argomenti trattati anche leggendo gli articoli correlati per argomento come:
Guida alla Cedolare Secca sugli affitti
Versamento cedolare secca

Modello 69 e pagamento Imposta di registro
Affitto a studenti universitari

Affitto in nero della casa, conviene? Vantaggi e svantaggi a carico del proprietario e dell’inquilino
GUIDA alla Cedolare Secca
sugli affitti 2014

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Affitto nero della casa, conviene? Vantaggi svantaggi carico proprietario dell’inquilino


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