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Agcm riapre il procedimento sull'accesso alla rete Sky da parte di terzi

Creato il 02 agosto 2013 da Digitalsat

Agcm riapre il procedimento sull'accesso alla rete Sky da parte di terziL'Agcm nella sua adunanza svoltasi il 31 Luglio ha deciso  la riapertura del procedimento A407 avviato, in data 2 ottobre 2008, nei confronti della società Sky Italia S.r.l. Di seguito il provvedimento ufficiale:


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

  • SENTITO il Relatore Prof, Piero Barucci;
  • VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;
  • VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n, 52;
  • VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli SI e 82 del Trattato CE (ora artìcoli 101 e 102 TFUE);
  • VISTA la propria delibera del 2 ottobre 2008, con la quale è stata avviata, ai sensi dell’articolo 14 della legge n, 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per accertare resistenza di eventuali violazioni dell’articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), consistenti in condotte discriminatorie nella fornitura di servizi di accesso alla piattaforma satellitare, idonee a limitare Io sviluppo della concorrenza del mercato italiano della pay- TV;
  • VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2010, con la quale la società Sky Italia S.r.l, ha presentato impegni, ai sensi deU’articolo 14-ter della legge n. 287/90, illustrati nel)'apposito '‘Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell''artìcolo 14-ier della legge n. 287/90”;
  • VISTA la propria delibera del 4 febbraio 2010, con la quale è stata decisa la pubblicazione degli impegni sul sito delPAutorità, al fine di consentire ai terzi interessati dì esprimere le loro osservazioni;
  • VISTE le osservazioni pervenute da terzi interessati;
  • VISTA la memoria presentata dalla società Sky Italia S.r.I, in data 31 marzo 2010, contenente anche modifiche accessorie degli impegni presentati in data 22 gennaio 2010;
  • VISTI tutti gli atti del procedimento e, in particolare, il proprio provvedimento del 1 luglio 2010, n. 21316, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento A407, accogliendo gli impegni presentati dalla società Sky Italia S.r.I.;
  • VISTA la sentenza del TAR del Lazio, Sezione I, del 9 maggio 2011, n. 3964/2031, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento ed è stato disposto che “l'Autorità, pertanto, nelVesecmione della presente sentenza è tenuta a riprendere il procedimento, nel pieno esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge, dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto
  • VISTO il proprio ricorso avverso la suddetta sentenza, depositato al Consiglio di Stato in data 3 ottobre 2011 ;
  • RITENUTO, in ogni caso, che, in esecuzione dell’ordine del giudice amministrativo, occorre procedere alla riapertura del procedimento;

DELIBERA

  • in ottemperanza all’ordine del giudice amministrativo, la riapertura del procedimento A407 avviato, in data 2 ottobre 2008, nei confronti della società Sky Italia S.r.l., fette salve le determinazioni del Consiglio di Stato in esito al ricorso avverso la sentenza n. 3964/2011 del TAR Lazio;
  • la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindi giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
  • che il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Ferrero;
  • che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni dai rappresentanti legali delle Parti, nonchè da persona da essi delegata;
  • che il procedimento deve concludersi entro il 31 Maggio 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai sogggetti interessati e pubblicato nel Bolletino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il segretario generale Roberto Chieppa
Il presidente Giovanni Pitruzzella


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