Proseguiamo con l'argomento affrontato alcuni giorni fa in cui si sosteneva la possibilità di annullamento di tutte le cartelle Equitalia recapitate negli ultimi anni affiancando un problema più o meno simile che tocca anche l'Agenzia delle Entrate.
Pubblichiamo pertanto indicazioni complete sul da farsi per contestare eventualmente tributi contestati e/o richiesti. Fonte d'informazione è sempre LIBERO INFORMAZIONE collegato a LIBERO MAIL.
Siamo convinti di fare cosa gradita a tutti coloro che ci seguono, in un paese forte con i deboli e debole con i forti, dove nulla è più definitivo del provvisorio.
Speriamo di essere stati esaurienti sulle indicazioni date, eventualmente consultate i vostri commercialisti che vi indicheranno sicuramente la strada migliore da percorrere per evitare o quantomeno rinviare eventuali pendenza con il fisco Germano Meletti
Caos Agenzia delle Entrate: ecco come contestare le cartelle "nulle"
di QuiFinanza19/03/2015 - La sentenza di mercoledì della Corte Costituzionale, con cui sono state annullate le nomine di oltre 1200 funzionari dell’Agenzia delle Entrate al ruolo di dirigente per assenza di pubblico concorso, pone con sé il problema dei possibili effetti sugli atti di accertamento firmati da tale personale privo di poteri. E' infatti inevitabile chiedersi quale sarà la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia.
Vedi anche: Il Caso: decadono dirigenti Entrate, e con loro le cartelle esattoriali Equitalia, debito spalmabile in 72 rate. Ecco il modello L'Agenzia delle Entrate non calcola gli interessi. Quando è debitrice Rateizzazione Equitalia: tasse in 10 anni e stop pignoramento casa
LA GIURISPRUDENZA - Partiamo da un punto fermo per la giurisprudenza: gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell’ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura (e quest’ultima venga prodotta agli atti). In passato è capitato più volte che gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate fossero firmati da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell’ufficio. In tutti questi casi, la Cassazione e i giudici di merito non hanno fatto altro che ribadire l’illegittimità dell’atto. In pratica, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.)
Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: perché alla situazione in cui il funzionario sia sprovvisto di delega da parte del capo ufficio è perfettamente equiparabile quella (oggetto della sentenza della Corte Costituzionale) in cui il dirigente sia, in realtà, un funzionario “facente funzioni”, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, “a tempo indeterminato”. Insomma, se è nullo l’accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non può che esserlo quello del dirigente che, in realtà, non è dirigente, ma semplice funzionario perché la sua nomina è stata ritenuta illegittima. Il punto, ora, è quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali.
L'ECCEZIONE - Premessa la dovuta e necessaria prudenza (nel nostro Paese, l’entusiasmo per le applicazioni “meccaniche” e scontate del diritto non ha mai premiato), anche alla luce del fatto che la giurisprudenza ancora non si è pronunciata sulla questione e non ha chiarito se, e in quale misura, la pronuncia di incostituzionalità potrà determinare conseguenze anche sulle cartelle di Equitalia, proponiamo qui di seguito una bozza di “eccezione” da sollevare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia. Bozza che potrà essere inserita all’interno dell’atto di ricorso, insieme ad eventuali ed ulteriori eccezioni, da presentare alla Commissione Tributaria provinciale.
CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL “DIRIGENTE” CHE HA
SOTTOSCRITTO L’ATTO
Violazione ed eccesso di potere in relazione
all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza
giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante
o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua
qualifica di dirigente.
Il ricorrente contesta l’assenza di poteri in capo
al dirigente, dott. _________, che ha sottoscritto l’atto prodromico (avviso di
accertamento del _______ ) dal quale è scaturita l’impugnata cartella
esattoriale. Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per
sottoscrivere gli atti dell’Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente,
poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a
seguito di concorso pubblico, così come risulta da istanza di accesso agli atti
effettuata dal ricorrente (all. n. 1).
A seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a
dirigente del dott. _______ che ha firmato l’atto prodromico deve ritenersi
nulla con effetto retroattivo. Ne consegue che, alla data in cui è stato formato
e firmato l’atto prodromico, il dott. _______ era privo dei poteri per poter
impegnare e rappresentare l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle
Entrate.
Per come più volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l’avviso
di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di
altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del
Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare,
incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del
potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in
caso di contestazione (così Cass. sent. n. 14942/2013).
Peraltro, in caso di
imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all’articolo 42 del Dpr 600/1973 operato
dall’articolo 56 del Dpr 633/ 1972) deve essere invece dichiarata la nullità
dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio
o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cassazione
18758/2014).
In questo contesto, ora la sentenza 37/2015 della Consulta
dichiara incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva
alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni
dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine
stipulati con funzionari interni.
La conseguenza è che l’atto prodromico è
inesistente perché emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri.
L’inesistenza dell’atto prodromico trascina con sé anche l’inesistenza della
conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice
dovrà dichiarare anche d’ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale
che qui si allega (all. n. 2).