“Agenzia delle entrate” Dall’1 luglio 2011 gli accertamenti saranno esecutivi.

Creato il 01 giugno 2011 da Mandingodolceacqua

di Maurizio Villani e pubblicato nel sito molto interessante, il quale vi invito a leggere dal nome Commercialista Telematico, e proposto da una mia affezionata lettrice A.M.C. La quale ringrazio vivamente per gli ottimi spunti, che ogni volta mi da nell’inserimento di post di una certa importanza.

Spero che articoli del genere siano visti e spaventino quei milionari che dichiarano cifre irrisorie che danneggiano i cittadini onesti, come ad esempio i lavoratori dipendenti. Comunque tenetevi forte perchè il testo è lungo ma molto chiaro. 

NORMATIVA LA CIRCOLARE N. 22/IR DEL 7 MARZO 2011 DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.

Dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento diviene esecutivo. Vale a dire che decorso inutilmente il termine per l’impugnazione dell’atto (normalmente 60 giorni), sarà possibile procedere al recupero dell’imposta accertata, pur in deroga alla procedura di iscrizione a ruolo. Tale novità riguarda unicamente le imposte accertate con avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, notificati dopo il 1° luglio e riferibili a partire dal periodo d’imposta 2007.

In particolare si tratta di una novità introdotta dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge, con modifiche, dalla L. del 30/07/2010, n. 122.

La norma di cui all’art. 29 del D.L. 78/2010 stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nonché i connessi procedimenti di irrogazione delle sanzioni debbano contenere l’intimazione ad adempiere, nel termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento delle somme accertate, oppure, se l’atto viene impugnato, degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 600/1973.

Resta ferma la facoltà per il contribuente di chiedere la sospensione della riscossione, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziale. Ed inoltre come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 217 del 2010, tale sospensione può essere chiesta anche in sede di appello.

L’art. 29 del D.L. 78/2010 prevede, in particolare, che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, e ciò anche senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Nei casi in cui vi sia fondato pericolo, la riscossione può essere affidata all’agente della riscossione anche prima dei termini appena detti.

La norma include nell’ambito oggettivo di applicazione oltre gli avvisi di accertamento, anche gli atti successivi allo stesso avviso, le notifiche dei quali si rendano necessarie nei casi di rideterminazione delle somme dovute.

La circolare n. 22/IR del 07/03/2011 dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito un’interpretazione della nuova disciplina sugli accertamenti.

In riferimento agli atti irrogativi di sanzioni, la nuova procedura, come disposto dall’art. 29 D.L. 78/2010 è applicabile limitatamente agli atti di irrogazione delle sanzioni che abbiano un legame di connessione con gli avvisi di accertamento.

È chiarito nella circolare che tale vincolo di connessione deve ritenersi sussistente nel caso in cui le sanzioni siano irrogate ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 472/1997, e quindi senza previa contestazione e con atto contestuale all’avviso di accertamento. Quasi il vincolo di connessione sia da intendersi con riferimento alla contestualità dell’atto.

Mentre tale connessione non sussiste, nei casi in cui le sanzioni siano irrogate con procedimento ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997:

La Circolare n. 22/IR precisa che in ogni caso le sanzioni non saranno dovute, nell’ipotesi di impugnazione dell’atto, prima della sentenza anche parzialmente sfavorevole della Commissione Tributaria Provinciale (art. 19 D.Lgs. 472/1997 e 68 del D.Lgs. 546/1992).

Una delle conseguenze della nuova disciplina è la circostanza che l’Amministrazione non avrà più l’onere di iscrivere a ruolo le somme e pertanto non rischierà di far decorrere inutilmente i termini decadenziali cui le stesse iscrizioni sono sottoposte.

È previsto, invece, unicamente il termine decadenziale del 31 ottobre del secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ai fini dell’espropriazione forzata.

Fermo restando che decorso un anno dalla notifica degli atti di cui alla lett. a) l’espropriazione forzata deve essere preceduta dall’avviso ex art. 50 D.P.R. 602/1973.

La lett. g) dell’art. 29 del D.L. 78/2010 stabilisce che la dilazione di pagamento prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602 del 1973 può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione, e quindi la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento può essere richiesta anche sulle somme risultanti dai nuovi avvisi di accertamento. Ciò vale a dire che la possibilità di richiedere la dilazione di pagamento può avvenire unicamente dopo che il contribuente sia già moroso.

Con riferimento all’intimazione ad adempiere che deve essere contenuta nei “nuovi” avvisi di accertamento, la norma fa riferimento quale termine per adempiere a quello di “presentazione del ricorso”.

La circolare n. 22/IR del 07/03/2011 chiarisce, a questo proposito, che, proprio per il riferimento espresso operato dal legislatore, è da intendersi che i termini per il versamento delle somme accertate, restano sospesi negli stessi casi nei quali è prevista la sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi. In particolare, nei casi di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, come anche nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Nei casi di mancato pagamento entro i termini, la legge stabilisce che agli importi dovuti si affianchino gli oneri aggiuntivi previsti a seguito di tardività del versamento, quali ad esempio gli interessi di mora, l’aggio per la riscossione e il rimborso delle somme per le procedure esecutive.

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che alle ipotesi di omesso o tardivo versamento delle somme dovute, anche a titolo provvisorio, in seguito alla notifica dei nuovi avvisi di accertamento, si applicherà la sanzione del 30% dell’importo non corrisposto prevista dal secondo comma dell’art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997, il quale infatti stabilisce che detta sanzione si applichi “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” e quindi eccetto i casi di tributi affidati all’agente della riscossione.

Ma nella circolare tale ipotesi non viene condivisa e fondamentalmente a causa del fatto che la nuova disciplina sull’accertamento sostituisce la fase dell’iscrizione a ruolo che è espressamente esclusa dal dettato dell’art. 13 citato. Infatti, l’avviso di accertamento assolve anche le funzioni di riscossione proprie della cartella di pagamento. Pertanto, come non si riteneva applicabile la sanzione in caso di omesso pagamento delle somme risultanti dalle cartelle, così nella circolare si ritiene che la sanzione non si debba applicare all’omesso versamento di somme risultanti dall’avviso di accertamento, ma solo ai casi di omesso versamento di somme da versare in autoliquidazione.

Mentre in caso di notifica dell’avviso di accertamento il contribuente è tenuto al pagamento in forza dell’atto stesso.

Nella circolare inoltre viene esaminata l’ipotesi che probabilmente l’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire nuovi codici tributo.

VANTAGGI PER I COMUNI

Ai sensi del recentissimo decreto legislativo sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), le novità introdotte dall’art. 29 del D.L. 78/2010, avranno dei riflessi positivi anche sui comini.

Infatti, “10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività’ di accertamento tributario: b) e’ elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e’ attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.”

Come si legge dalla norma in esame, i comuni riceveranno il 50% delle somme riscosse anche a titolo non definitivo, e quindi anche in pendenza di impugnazione dell’atto di accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 600 del 1973.

COMMENTO ED ANALISI DELLA NORMATIVA

La nuova disciplina del D.L. 78/2010 configura vari profili di incostituzionalità, con riferimento agli articoli 24, 41 e 76 della Costituzione.

In primis, la nuova procedura dell’avviso di accertamento comporta violazione dell’art. 24 della Costituzione, limitando, nei fatti, il diritto di difesa del contribuente.

Infatti, prevede che il contribuente si trovi nella situazione di dover adempiere al pagamento di quanto accertato entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.

Vale a dire che l’intimazione a pagare ha effetti immediati sulla sfera patrimoniale del cittadino e prima ancora che esista giuridicamente un titolo esecutivo.

Infatti, nella procedura ad oggi ancora applicabile, l’intimazione a pagare è contenuta nella cartella di pagamento che è atto finalizzato a rendere edotto il contribuente dell’esistenza di somme iscritte a ruolo e quindi dovute sulla base di un titolo esecutivo già precedentemente formato.

Mentre adesso di tende a snaturare l’atto e la funzione stessa dell’avviso di accertamento, comportando anche una violazione del diritto di difesa data la concentrazione della procedura della riscossione ad un solo atto, e di fatto anticipando il momento dell’adempimento, al fine anche di scoraggiare eventuali tutele in sede giudiziaria, tenendo conto anche dei tempi della giustizia e nella reale difficoltà se non impossibilità di ottenere un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’atto prima del termine dei sessanta giorni, oltre il quale peraltro all’importo accertato vengono aggiunti e diventano dovuti anche oneri accessori, interessi di mora come anche l’aggio all’agente della riscossione.

Inoltre, si ritiene che la nuova procedura comporti anche una violazione dell’art. 76 della Costituzione e cioè un eccesso di delega dal punto di vista sostanziale del D.L. 78 del 2010 rispetto a quanto stabilito dalla legge delega che ha previsto e predisposto i principi generali ai quali ancora adesso il sistema tributario si uniforma.

Si tratta, infatti, della legge delega del 09/10/1971, n. 825, la quale prevedeva che ci fossero due atti separati, ognuno con la propria funzione rispetto alla finalità di accertamento e recupero dei tributi.

In attuazione di tale legge delega, infatti, sono stati emanati i D.P.R. 600 e 602 del 1973 e il D.P.R. 633 del 1972, rispettivamente in materia di accertamento delle imposte sui redditi, di riscossione delle imposte sui redditi e di istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Dando attuazione ai principi della legge delega, il legislatore ha, infatti, previsto che non ci fosse un’unicità dell’atto di riscossione.

Infatti, l’art. 10 della Legge n. 825 del 1971, prevede al primo comma che i rapporti tributari siano sviluppati in “varie fasi”.

L’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 “deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

L’avviso di accertamento non potrebbe costituire un atto preliminare all’esecuzione, in quanto non promana da nessun titolo esecutivo, ma è atto da notificarsi precedentemente.

La cartella di pagamento è un atto recettizio di natura sostanziale, che, al contrario, ha la finalità di rendere edotto il contribuente dell’esistenza di somme iscritte a ruolo, ma che soprattutto costituisce un’ingiunzione a pagare somme in base ad un titolo esecutivo (costituito dalla stessa iscrizione a ruolo).

È evidente quindi che è la nuova procedura comporta uno snaturamento delle varie fasi tributarie, e degli atti la cui esistenza garantisce un minimo equilibrio delle conoscenze tra accertatore/impositore ed accertato/intimato.

Pertanto, a questo punto ci si chiede in base a quale titolo l’amministrazione ritiene di dover ingiungere il pagamento di somme che peraltro, sono solitamente per la prima volta richieste al contribuente proprio con quell’atto.

Il D.L. 78/2010 ha creato un tertium genus degli atti amministrativi, utilizzando, peraltro, il meccanismo del decreto legge.

Ed inoltre, proprio tale strumento ai sensi dell’art. 77 della Costituzione è adottabile dal Governo “in casi straordinari di necessità e d’urgenza” mentre in questo caso la disciplina prevista dal decreto trova applicazione a partire da oltre un anno di distanza rispetto alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ed inoltre, infine, è evidente come il sistema tributario, nonostante ed a causa di tutte le modifiche cui è stato sottoposto, è un innegabile affronto ai principi espressi nel titolo III della nostra Costituzione, i quali enunciano in più occasioni il ruolo dello Stato ai fini della garanzia del lavoro e della tutela dell’attività economica.

Ed invece, il contribuente, si trovi costretto a pagare le somme a qualsiasi titolo richieste per timore di essere sottoposto a procedure esecutive, e ciò anche a causa di tempi ridotti per l’impugnazione degli atti entro i quali è necessario ottenere i provvedimenti di sospensione degli atti, in mancanza dei quali il contribuente è comunque obbligato ad adempiere.

E, purché paghi, non si tiene assolutamente conto del fatto che si chiede al cittadino contribuente di adempiere anche prima che sull’atto d’ingiunzione si sia pronunciata l’autorità giudiziaria.

Un esborso di denaro, che può anche risultare indebito, e che può procurare, per il privato, delle uscite oltre le proprie possibilità familiari e, per le imprese, anche procedure fallimentari ingiuste che causano una contraddizione sostanziale con gli incentivi alla crescita economica.

Bisogna, altresì, tenere conto dei termini che vengono assegnati all’amministrazione ai fini dell’esecuzione dei rimborsi di quanto indebitamente pagato dal cittadino (e che sono anche più ampi di quelli assegnati perentoriamente al contribuente per adempiere gli avvisi di accertamento) e che solitamente sono anche tardivi con riferimento alle esigenze di liquidità e dei cittadini privati e delle imprese.

Ed inoltre occorre considerare che molto spesso tali atti possono essere emessi già viziati sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Ma anche se annullati dopo anni di giudizio, gli esborsi da parte dei contribuenti ci saranno stati e saranno, tra l’altro, serviti a finanziare l’attività dei comuni (nei termini prima specificati), mentre magari il pagamento anticipato nel frattempo avrà portato i contribuenti a dichiarare fallimento.

CRITICA

Quando si pongono in essere delle riforme, occorre prima di tutto che tali riforme siano realmente applicabili e che ciò non causi dei problemi attuativi o addirittura che la loro applicazione non comporti una lesione non solo formale ma sostanziale delle garanzie costituzionali.

La riforma attuata dal D.L. 78/2010 non tiene conto effettivamente dei tempi che caratterizzano il processo tributario.

O se, al contrario, ne tiene conto, comporta senza dubbio un obbligo a pagare quanto accertato, anche prima che la regolarità formale e/o sostanziale dell’atto sia sottoposta alla valutazione del giudice.

Infatti, 60 giorni sono un termine entro il quale risulta difficile, se non materialmente impossibile, ottenere un provvedimento collegiale di sospensione dell’atto oggetto di impugnazione, che è, peraltro, l’unico mezzo che l’ordinamento offre al contribuente per ottenere un congelamento dell’efficacia impositiva ed esecutiva dell’atto amministrativo.

Sarebbe stato, pertanto, opportuno che a tale novità legislativa fosse affiancata la facoltà del contribuente-ricorrente, di richiedere un provvedimento d’urgenza al giudice, il quale, omessa qualsiasi formalità, provvedesse alla sospensione dell’efficacia dell’atto, in presenza di determinati presupposti, con decreto motivato ed impugnabile, senza la possibilità dell’adozione del provvedimento inaudita altera parte sia oggetto di discrezionalità del giudice.

Ed inoltre, avversi i provvedimenti cautelari del giudice civile è possibile promuovere istanza di reclamo e di riesame.

Tali garanzie, come molte altre, sono totalmente escluse al ricorrente in sede tributaria.

Quasi si voglia mettere il contribuente nelle condizioni di dover pagare.

Non solo, sembrerebbe anche un modo per scoraggiare e, quindi, deflazionare il contenzioso tributario, anche oltre i limiti.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

È auspicabile una modifica legislativa. È opportuno che tutti i giudici tributari provvedano a sospendere la riscossione con decreto ex art. 47, terzo comma, in assenza di una qualsivoglia discrezionalità del giudice stesso per quanto riguarda l’adozione del provvedimento inaudita altera parte, salvo poi confermarlo o meno successivamente con ordinanza collegialmente.

Alla luce della nuova procedura, i giudici tributari devono superare l’orientamento che li porta a distinguere l’accertamento dal ruolo. Infatti, questo orientamento è il motivo principale che, sino ad oggi, ha sempre impedito la sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento.

Si richiede e bisogna propendere verso il rinvio dell’entrata in vigore della norma sugli accertamenti esecutivi almeno al 1° luglio 2012.

MODIFICHE LEGISLATIVE

Devono essere di tre tipi:

La norma deve essere totalmente abrogata perché è assurdo che il contribuente, tenuto conto che sono iscrizioni provvisorie, sia costretto a pagare con il rischio sulla propria attività d’impresa, senza che vi sia un margine di certezza sull’esistenza e sulla debenza dell’imposta e sull’importo da pagare.

Prevedere per legge l’obbligo, quindi di fatto eliminando la discrezionalità del giudice, di provvedere con decreto sulla sospensiva almeno provvisoriamente, fino alla ordinanza di conferma o revoca del decreto stesso, se, come spesso succede, l’udienza non può essere fissata entro 60 giorni dalla notifica.

Prevedere che i decreti e/o le ordinanze di rigetto siano sempre motivate e questo con la specifica finalità di renderli impugnabili dinanzi ad altra sezione o in appello, come invece previsto nel processo civile avverso le ordinanze che decidono delle misure cautelari.

13 aprile 2011

avv. Maurizio Villani

Allegato

Art. 29 del D.L. 78 del 31/05/2010:

Concentrazione della riscossione nell’accertamento

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, (( degli )) importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento e’ altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi (( decorsi sessanta giorni dalla )) notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e’ affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b); d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’espropriazione forzata, in ogni caso, e’ avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività’ di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività’ di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all’imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate». b) il secondo periodo del sesto comma e’ sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, e’ depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»; c) dopo il sesto comma e’ aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis e’ revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».

3. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.».

4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e’ sostituito dal seguente: «Art. 11. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). – 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».

5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono».

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ limitata alle ipotesi di dolo.”


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