È una procedura cautelativa che, per gli effetti, è simile al fermo dei beni mobili registrati, ma che si differenzia per l’oggetto del bene individuato in uno o più immobili di proprietà del Debitore.
Contemporaneamente all’iscrizione dell’ipoteca, l’Agente della Riscossione invia al Debitore una lettera di comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca, che viene effettuata per un valore doppio del debito previsto nella cartella esattoriale (comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell’immobile all’asta.
La Legge non prevede limiti di importo minimi alla iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore essendo semplicemente una procedura a tutela del credito dell’Ente Impositore. Se il debito riferito alla cartella esattoriale, che ha dato origine all’ipoteca, non risulta nel frattempo pagato, l’Agente della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi mettendo all’asta l’immobile, anche se la proprietà è stata trasferita ad un terzo (ad esempio, a seguito di vendita).
Le procedure di vendita all’asta di norma vengono attivate dopo alcuni mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, anche in relazione ai tempi previsti per l’avvio della procedura stessa e per la fissazione delle aste.
IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
E’ l’atto esecutivo con il quale l’Agente della Riscossione inizia la procedura per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà del Contribuente. Il pignoramento immobiliare, di norma successivo all’ipoteca, può essere effettuato immediatamente nel caso di debiti superiori ad € 8.000,00.
Per importi inferiori a tale limite non si può procedere al pignoramento immobiliare mentre è sempre possibile attivare l’ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Il pignoramento immobiliare si perfeziona con la trascrizione dello stesso e dell’avviso di vendita all’asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l’immobile.
Eseguita la trascrizione del pignoramento, nei 5 giorni successivi, viene notificato l’avviso di vendita all’asta al Contribuente e agli eventuali Comproprietari, Creditori ipotecari, Usufruttuari.
Per i tributi erariali è prevista l’effettuazione sino a tre incanti; successivamente il bene viene assegnato allo Stato, mentre per gli altri tributi l’Ente Impositore può autorizzare l’effettuazione di un quarto incanto.
Almeno 20 giorni prima della data fissata per il primo incanto viene data pubblicità della vendita affiggendo l’avviso d’asta presso il Tribunale ed il Comune ove l’immobile è situato.
Le comunicazioni di vendita vengono inoltre pubblicizzate nella sezione ASTE IMMOBILIARI di Equitalia, tramite inserzioni sui quotidiani e riviste specializzate.