L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (di seguito decretolegge) convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune modifiche all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, volte a stabilire uno specifico trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. A seguito dell’introduzione di tali modifiche, risulta immutata la disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, agli estratti di conto corrente. Rimane, inoltre, invariata la misura dell’imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario risulti inferiore a 50.000 euro. Si realizza, invece, un aumento del tributo, articolato nel tempo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli se il valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia pari o superiore all’importo di 50.000 euro. Con la Circolare n. 40/E del 04.08.2011, l’Agenzia delle Entrate allo scopo di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della nuova disposizione, si fornisce alcuni chiarimenti.
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Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli
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