Il Decreto Fare, con riferimento alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Con riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013 – recante “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013” – ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa “ possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato da due a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Pertanto, l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere – e, dunque, non decaduti – alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”).
Risoluzione n. 32E del 19 marzo 2014
Teramo, 21 Marzo 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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