L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ed al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 delDecreto Legge n. 66 del 2014(80 €uro), mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 delDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, istituisce il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 delDecreto Legge 24 aprile 2014, n. 66“. In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è compreso nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Risoluzione n. 48E del 07 Maggio 2014
Teramo, 09 Maggio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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