Il decreto interministeriale del 3 febbraio 2011 del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alle somme dovute alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Con la convenzione del 21 aprile 2011 è stato regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa. Ciò premesso, per consentire il versamento dei suddetti contributi, tramite modello F24 Accise, si istituiscono i codici riportati nell’allegato 1 alla presente risoluzione, da utilizzare nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”. Premesso che nel campo “ente” è sempre indicato il carattere “G” e i campi “prov.” e “mese di riferimento” non devono essere compilati, nell’allegato 1, per ogni codice, sono evidenziate le modalità di compilazione degli altri campi del modello di versamento. La validità dei codici, di cui all’allegato 1, decorre dal 6 giugno 2011.
Risoluzione n. 58E del 24.05.2011
Teramo, 24 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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