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Agenzia delle Entrate. Modalità e condizioni di esercizio dell’opzione per le imprese che trasferiscono la residenza all’estero

Da Rebecca63

agenzia_entrate I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014 (in seguito, “decreto”), esercitano le opzioni di cui ai commi 6 e 7, del medesimo articolo, presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 2. L’Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e in caso di documentazione o informazioni infedeli, le opzioni esercitate non producono effetti.

Provvedimento n. 92134 del 10.07.2014

Teramo, 16 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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