Con la risoluzione n. 82/E del 02 Settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
Risoluzione N. 82E del 02 Settembre 2014
Teramo, 03 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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