L’articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto peculiari regole in materia di compensazione dei crediti Iva. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 ha definito le modalità tecniche di effettuazione delle compensazioni ed i controlli eseguiti in sede di trasmissione telematica delle relative deleghe di pagamento. Nel corso dell’anno solare 2010 le nuove regole (ed i relativi controlli) hanno riguardato essenzialmente le compensazioni del credito Iva annuale relativo all’anno d’imposta 2009 e dei
crediti Iva trimestrali relativi all’anno d’imposta 2010, in conformità a quanto chiarito dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010. Con l’inizio del 2011 le nuove regole (ed i relativi controlli) si estendono ovviamente anche alle compensazioni del credito Iva annuale relativo all’anno d’imposta 2010 e dei crediti Iva trimestrali relativi all’anno d’imposta 2011. Il sovrapporsi di
più annualità d’imposta ha fatto insorgere negli operatori alcuni dubbi relativi al comportamento da adottare in sede di compensazione di crediti Iva nelle particolari ipotesi di seguito illustrate.
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Agenzia delle Entrate: risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni IVA
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