L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza del beneficio “prima casa”, dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali.
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753
Teramo, 21 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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