L’informazione dell’aggiornamento del canone può essere legittimamente comunicata al conduttore dell’immobile con l’invio della fattura in cui sia indicato il nuovo importo.Infatti, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa che richieda una forma particolare, le parti, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta, prescritta dall’art. 32 della L. n. 392/1978 – nel testo modificato dall’art. 1, co. 9 sexies della L. n. 118/1985 – per ottenere l’aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell’indice ISTAT.
Cassazione Civile, Sez. III, 21 Settembre 2012, n. 16068
Teramo, 16 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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