Recentemente il Consiglio nazionale degli ingegneri ha diffuso un secondo documento con le linee di indirizzo relative alle attività di aggiornamento professionale ai propri iscritti.
Il focus del documento era dedicato alla c.d. FAD, la formazione professionale continua a distanza, di cui si è occupato il sito Ingegneri.cc. Ma nel documento vengono fatte alcune importanti precisazioni sui casi in cui un ingegnere può chiedere e ottenere l’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Anzitutto, la maternità o la paternità danno diritto a un esonero fino a un massimo di 12 mesi dall’obbligo dell’aggiornamento delle competenze professionali. È anche possibile, nel caso in cui entrambi i genitori siano ingegneri iscritti all’albo, chiedere l’esonero per entrambi. In tale eventualità, però, il periodo massimo di esonero complessivo rimane 12 mesi. In altri termini, i due genitori usufruiranno di frazioni di esonero (2,5 CFP/mese).
I casi di gravi malattie e infortuni danno ugualmente diritto all’esenzione dall’obbligo di aggiornamento professionale. In tali frangenti occorre fare alcune precisazioni.
L’esonero può essere chiesto se la malattia o l’infortunio dura per più di 60 giorni e per un periodo massimo di 6 mesi e da diritto a una deduzione di 2,5 CFP per ogni mese. L’esonero può essere prorogato, ma solo una volta sola.
Se il periodo di malattia o infortunio dura per più di un anno, l’esonero può essere concesso solo se il professionista si astiene dal proprio lavoro. In questo caso, precisa il CNI, “sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione”.
Infine, professionisti che soffrono di gravi malattie croniche possono ottenere la riduzione dal 30% al 50% del numero di CFP da dedurre al termine dell’anno solare (parliamo, cioè, di una forchetta compresa tra i 9 e i 15 CFP annui).
Anche il caso di infortuni e malattie a congiunti (parenti di primo grado e figli) consentono al professionista di usufruire di un’esenzione dall’obbligo di formazione professionale continua, per assistere i propri cari. Valgono le medesime modalità già illustrate sopra.
Viene anche previsto l’esonero dall’ottenimento dei CFP a favore degli ingegneri che si trovino all’estero per motivi di lavoro. In questo caso, il periodo minimo di permanenza all’estero che farà scattare l’esonero (sempre comunque da richiedere a cura del professionista) è stato quantificato in 6 mesi.
Il CNI, inoltre, preparerà una circolare di prossima pubblicazione, nella quale fisserà requisiti e durata dell’esonero dell’aggiornamento professionale da parte dei professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.).
Come ottenere l’esonero
Posto che è cura del professionista interessato fare richiesta di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale, il CNI ha specificato che occorre inoltrare al proprio ordine di appartenenza una auto dichiarazione in cui si chiede l’esenzione, specificandone il motivo e il periodo di astensione.
Una volta valutata la richiesta, sarà l’ordine stesso a riconoscere l’esonero e a darne comunicazione sia la Consiglio nazionale, sia all’Anagrafe nazionale dei crediti formativi.