Una consuetudine familiare – come quella di aiutare economicamente un figlio – non può assurgere al rango di fatto «notorio», ex art. 115, comma 2, c.p.c., consentendo così al giudice di ritenere l’esistenza dell’atto di liberalità e, quindi, di annullare l’accertamento. Pertanto, Il contribuente che si oppone all’accertamento sintetico, giustificando la maggiore capacità contributiva con le elargizioni ricevute da un genitore, è tenuto a provare in giudizio tale circostanza, servendosi di idonea documentazione.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 20 giugno 2014, n. 14063
Teramo, 30 Giugno 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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