Va confermata la spettanza in capo a chi ponga in essere l’abbandono del domicilio coniugale dell’onere della prova della giusta causa dell’allontanamento, di talché va pronunciato l’addebito della separazione al coniuge che abbandona la casa coniugale, qualora ometta di dimostrare che tale abbandono, da lui attribuito alla gelosia della moglie, sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Corte di Cassazione, sez. I, 08 settembre 2014, n. 18871
Teramo, 08 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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