Pensate
un attimo alla differenza che, almeno sulla carta, sta tra un matrimonio
religioso, che è un sacramento, e cioè un «segno
sensibile ed efficace della grazia, istituito da Cristo per la santificazione
dei fedeli», e un matrimonio civile, che invece è un negozio giuridico, e cioè
un «atto mediante il quale il privato è
autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei
rapporti con altri soggetti». Differenza enorme, senza dubbio, ma appunto
solo sulla carta, perché basta mettere a confronto Codice di Diritto Canonico e Codice
Civile per constatare che i diritti dei coniugi sono pressoché simili, e
così i doveri, sia quelli reciproci, sia quelli verso i figli. Ad
evitare che quanto affermo sollevi contestazioni, ripeto: diverso il
significato che i due codici danno al matrimonio, diverso l’apparato normativo
che ne regola la fattispecie, ma il carico dato ai coniugi è sostanzialmente lo
stesso, e ovviamente parlo dei codici attualmente vigenti.
Differenza enorme,
tuttavia, sembrerebbe esservi nel fatto che il matrimonio religioso è indissolubile
e quello civile no, ma anche qui solo sulla carta, mentre sul piano pratico l’annullamento,
previsto dal Codice di Diritto Canonico,
dà effetti sostanzialmente simili a quelli del divorzio, previsto dal Codice Civile. Cosa consenta il divorzio
a chi si sia sposato con un matrimonio civile è noto, e altrettanto cosa consenta
l’annullamento a chi si sia sposato con un matrimonio religioso: anche qui,
sulla carta, sembrerebbero esservi enormi differenze, però, con una sempre
maggiore disponibilità dei tribunali ecclesiastici a riconoscere i casi in cui a
uno o a entrambi i coniugi sarebbe mancata la consapevolezza riguardo agli
impegni derivanti da un matrimonio religioso al momento di contrarlo, all’annullamento
sia arriva anche più in fretta che al divorzio. In entrambi i casi, Chiesa e
Stato prendono atto che quei due non possono più vivere sotto lo stesso tetto,
e il fatto che la Chiesa ci aggiunga che non avrebbero mai potuto, perché il
matrimonio è sempre stato nullo, fa differenza, certo, e anche bella grossa, soprattutto
per quello che riguarda gli strascichi, ma in sostanza gli effetti finiscono
per essere coincidenti. Anche qui: diverso il significato che i due codici
danno al fatto che due coniugi non debbano più essere considerati tali, diverso
l’apparato normativo che regola il come ci si arrivi, ma il carico dal quale
vengono liberati è lo stesso. Anche qui: se parliamo dei codici attualmente
vigenti.
Su quanto segue, invece, mi aspetto forti obiezioni. Affermo, infatti,
che la sempre maggiore disponibilità dei tribunali ecclesiastici a dichiarare
la nullità di un matrimonio non sia altro che il tentativo – quanto conscio non
saprei, ma azzarderei non troppo – di rendere competitivo il matrimonio
religioso rispetto a quello civile: nell’impossibilità di poter rivedere il
vincolo di indissolubilità, la Chiesa viene incontro alla crescente difficoltà
di tenere in piedi un matrimonio religioso con la disponibilità a considerarlo nullo, poi vai a capire quanto entri in gioco la misericordia e quanto la santissima cazzimma. I matrimoni religiosi validi, dunque, sarebbero quelli che si mantengono
in piedi, gli altri non lo sarebbero mai stati: un modo come un altro per
ribadire il primato del matrimonio religioso in quanto sacramento.
Di qui il
frequente tornare di Bergoglio sulla necessità che la Sacra Rota agevoli nei
tempi e nei costi i procedimenti di annullamento: più sarà chiaro che il
matrimonio religioso offre una via d’uscita più agevole del divorzio, più
facile sarà invertire la tendenza che da decenni lo vede sempre meno favorito
rispetto a quello civile. Anche in questo, come per il resto, Bergoglio rincorre
il secolo, e con strumenti relativamente efficaci. Solo relativamente, però, perché,
come per il resto, rischia grosso. Se, infatti, come ha affermato ieri, «il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve
tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza –
in cui l’intenzione matrimoniale si è formata [perché] questa eventualità non va più
ritenuta eccezionale come in passato, data la frequente prevalenza del pensiero
mondano sul magistero della Chiesa», la validità di un matrimonio religioso
resta confermabile solo a posteriori,
cioè se nessuno dei coniugi solleva la questione della sua invalidità col
dichiarare l’esistenza a priori di
una «riserva mentale circa la stessa
permanenza dell’unione, o la sua esclusività». C’è bisogno di indicare dove
si annidi l’insidia alla fede stessa?
