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Al personale artistico degli enti lirici

Creato il 10 aprile 2014 da Nonzittitelarte

 

AL PERSONALE ARTISTICO DEGLI ENTI LIRICI SI APPLICA LA DISCIPLINA DI LEGGE GENERALE IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - Possibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato (Cassazione Sezione Lavoro n. 5748 del 12 marzo 2014, Pres. Stile, Rel. Doronzo).

In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico degli enti lirici devono applicarsi i seguenti principi di diritto:

a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (art. 3, commi 4° e 5°, L. n. 426/1977);In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico degli enti lirici devono applicarsi i seguenti principi di diritto:

b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dall’art. 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367:

c) dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal decreto legislativo del 29 giugno 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dall’art. 11, comma 4°, decreto legislativo n. 368/2001;

d) l’art. 3, comma 6°, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge con modificazioni, con legge 29 giugno 2010, n. 100, nella parte in cui dispone che “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426 e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368″, ha un valore meramente confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinati, dovendosi intendere tale termine riferito alla continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, la riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge, nonché, infine, il fenomeno delle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzioni di continuità. L’art. 3 non riguarda invece i vizi afferenti alla mancanza dell’atto scritto e alla insussistenza delle ipotesi tipiche ovvero delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine.

 

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