la normativa vigente esclude dalla pubblicazione le notizie concernenti la natura delle infermità degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni [quelle c.d. sensibili] di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d, del D. Lgs. n. 196/2003;
l’art 11, comma 1 e 3, del D. Lgs n. 150/2009 disciplina la trasparenza, intesa come accessibilità totale, e prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e la fasi del ciclo di gestione della performance.
considerato che la volontà degli Enti si manifesta attraverso le deliberazioni e le determinazioni assunte in materia di organizzazione e di gestione della performance, si ritiene necessario garantire la pubblicazione di tali atti al fine di attuare la trasparenza;
la Cgil Funzione Pubblica dopo aver verificato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona provvede soltanto alla pubblicazione del solo elenco degli oggetti delle deliberazioni e determinazioni sul proprio sito istituzionale, ha richiesto al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione completa dei contenuti degli atti e provvedimenti adottati dall’Ente sul sito Istituzionale;
il Direttore Generale dell’azienda ospedaliera universitaria Integrata di Verona nella risposta inviata alla Cgil di Verona conferma la scelta di non pubblicare per intero le deliberazioni e le determinazioni dell’Ente, ribadisce che l’art. 32 della Legge n. 69/2009 si occupa di pubblicazione di atti e provvedimenti non a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, ma a fini del tutto diversi, ossia di pubblicità legale e sottolinea il rispetto dei dati personali, diversi da quelli cosiddetti sensibili, che vanno diffusi, solo in caso di necessità, e solo in presenza di una norma che espressamente lo ammetta”.
Alessia Rotta e Diego Zardini hanno chiesto al Ministro di sapere “se non ritenga opportuno e urgente assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo finalizzata a chiarire la disciplina applicabile alle fattispecie di cui in premessa al fine di conseguire la pubblicazione completa degli atti e delle deliberazioni sul sito istituzionale dell’ente e realizzare così la trasparenza intesa come accessibilità totale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.
Si fa presente che l’attuale disciplina legislativa sulla trasparenza garantisce il rispetto della privacy e la conoscenza da parte dei cittadini di tutte le informazioni che riguardano la gestione dell’Ente.
L’errore del direttore generale consiste nell’impegno affannoso di esprimere giustificazioni giuridiche da anteporre alla cultura della trasparenza che si sta affermando sempre di più nel nostro paese e di privilegiare strumentalmente la privacy.