Dopo esserci occupati dell’IVA agevolata in edilizia applicata ai beni finiti, con l’illustrazione della procedura di calcolo (leggi IVA agevolata in edilizia e beni significativi, la procedura di calcolo) e avere trattato del regime IVA da applicare alle materie prime e ai semilavorati in edilizia (leggi Il regime IVA delle materie prime e semilavorate in edilizia), chiudiamo il cerchio analizzando il tema della cessione di beni finiti per rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i beni finiti in edilizia?
2. Quando si applica il regime di IVA agevolata in edilizia al 4% per la cessione di beni finiti?
3. Quando si applica il regime di IVA agevolata in edilizia al 10% per la cessione di beni finiti?
Quali sono i beni finiti in edilizia
Per beni finiti in edilizia si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Proponiamo qui di seguito un elenco di beni finiti in edilizia. Le informazioni sono tratte dal volume L’VA in edilizia 2013 di Confente e Cusati edito da Maggioli Editore:
- Ascensori
- Attrezzature di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli destinati a essere incorporati in complessi agricolo-produttivi
- Attrezzature sanitarie e impianti destinati a costituire elementi strutturali di edifici ospedalieri di nuova costruzione
- Caminetti
- Impianti di preparazione e distribuzione di mangimi, per la mungitura e l’alimentazione meccanica degli animali destinati a essere incorporati in complessi agricolo-produttivi
- Impianti di riscaldamento ad energia solare
- Infissi interni ed esterni
- Montacarichi
- Porte a scomparsa
- Prodotti per impianti a gas
- Prodotti per impianti di riscaldamento
- Prodotti per impianti elettrici
- Prodotti per impianti idrici
- Sanitari per bagno
- Scale a chiocciola
- Tubi in gres ceramico e loro raccordi
- Vasche e botti di cemento per vino e altri prodotti alimentari destinati a essere incorporati in fabbricati rurali agevolati
IVA agevolata in edilizia al 4% per la cessione di beni finiti
L’aliquota del 4% è applicabile alla cessione di beni finiti forniti per la costruzione anche in economia di fabbricati di tipo economico, aventi le caratteristiche richieste dalla legge 408/1949 Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie (la c.d. Legge Tupini), nonché delle costruzioni rurali.
IVA agevolata in edilizia al 10% per la cessione di beni finiti
Le cessioni di beni finiti sono assoggettate all’aliquota ridotta del 10% quando gli stessi sono forniti per la realizzazione di:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- linee di trasporto metropolitane tramviarie e altre linee a impianto fisso
- impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento)
- impianti di produzione e distribuzione di energia da fonte fotovoltaica ed eolica
- impianti di depurazione destinati al collettamento con reti fognarie
- edifici di cui all’art. 1 della legge 659/1961 assimilati ai fabbricati di tipo economico di cui alla legge 1949/408
- altri edifici o impianti equiparati alle opere di urbanizzazione
Per quanto riguarda il trattamento di aliquota IVA applicabile alla cessione di beni finiti per la realizzazione di interventi di recupero, occorre fare riferimento all’art. 4, comma 2 del d.l. 557/1993 che riformulando il n. 24 della parte seconda e il n. 127-terdecies della parte terza della tabella A, allegata al d.P.R. 633/1972 assoggetta alla aliquota del 10% tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero agevolati (articolo 2, lett. c), d) e f) del Testo Unico Edilizia).
L’applicazione dell’aliquota di IVA agevolata ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente (scarica i fac-simile delle dichiarazioni dal nostro speciale Dossier IVA agevolata in edilizia)