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Alla scoperta di Cava United F.C. – Parte IV
Creato il 11 febbraio 2015 da Stefano Pagnozzi @StefPag82Quarta parte dei dettagli su Cava United Football Club Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica per azioni, il Community Club costituito questa estate dall'associazione di tifosi Sogno Cavese.
Qui parte 1 parte 2 parte 3
Soci finanziatori
La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori. Sono previste due categorie di soci finanziatori: i soci sponsor e i soci istituzionali.
Sono soci sponsor gli imprenditori (sia d'impresa sociale sia d'impresa economica, commerciale o produttiva, individuali o collettivi, quali associazioni in partecipazione, società, consorzi, associazioni temporanee di imprese, ecc.) e liberi professionisti i quali, oltre che contribuire al capitale per acquisire la qualità di soci finanziatori, sottoscrivano con la cooperativa contratti volti alla promozione, tramite l'attività svolta dalla cooperativa, dell'immagine e/o dei prodotti e/o dei servizi della rispettiva attività di impresa o professionale a fronte del versamento di un corrispettivo in denaro o in natura (inclusa la prestazione di servizi). Sono soci istituzionali i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche o enti collettivi, anche privo di personalità giuridica) che partecipano esclusivamente al capitale per acquisire la qualità di soci finanziatori. I soci finanziatori:
a) - contribuiscono, tramite i conferimenti a capitale e (quanto ai soci finanziatori sponsor) l’attività di sponsorizzazione, e (quanto ai soci finanziatori istituzionali) tramite il contributo di funzionamento (ove previsto) alla formazione del capitale sociale, del patrimonio della cooperativa, alla dotazione finanziaria della cooperativa e partecipano al rischio d'impresa;
b) - partecipano, tramite l'esercizio dei diritti spettanti ai soci finanziatori alla formazione degli organi sociali e al controllo dell'attività sociale.
Non può essere socio finanziatore la persona fisica o la persona giuridica o l’ente collettivo, anche privo di personalità giuridica:
1) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, la pena detentiva per un tempo non inferiore a 1 (uno) anno, per qualsiasi reato previsto dalle leggi che disciplinano l’attività sportiva e l’ordinamento sportivo fino a quelle in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria, ecc.
2) i partiti politici o associazioni politiche.
I requisiti indicati ai precedenti punti sono definiti, ai fini del presente statuto quali “requisiti di compatibilità” valutati in fase di accertamento della domanda di ammissione. L'assemblea ordinaria dei soci può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio un contributo di funzionamento a carico dei soci finanziatori istituzionali, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi in misura fissa a prescindere dall'ammontare della partecipazione detenuta. Chi desidera divenire socio finanziatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla cooperativa, da far pervenire alla stessa mediante consegna diretta, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Sulla base della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative del valore nominale di euro 25,00 ciascuna.Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte. A ciascun socio finanziatore (incluso il socio cooperatore che abbia acquisito anche la qualifica di socio finanziatore) spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta fino ad un massimo di dieci voti (anche se possiede più di 10 azioni).
In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.
In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo (se esistente), proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Non è prevista dal presente statuto l'emissione da parte della cooperativa di titoli di altri strumenti finanziari non partecipativi.
da: ilcalcioedellagente.it