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Ance, prime indicazioni su Direttiva Ue per ritardati pagamenti

Creato il 24 gennaio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Rilascio DURC, lo può ottenere anche l’impresa in concordato preventivo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Il comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 il tasso di riferimento è 0,75%. Scattano gli interessi moratori nella misura dell’8,75% se la Pubblica amministrazione non rispetta i tempi di pagamento fissati dal decreto legislativo n. 192/2012 (30 giorni con proroga a 60 giorni in alcuni casi). Le nuove regole sui pagamenti si applicano ai contratti fatti con la PA, e tra imprese, a partire dal 1° gennaio 2013.

L’Ance ha pubblicato una circolare con le prime indicazioni operative: scaricala qui. La circolare è destinata alle imprese e contiene prime indicazioni operative sulle modalità di applicazione delle nuove regole.

Citiamo dal documento Ance: “Le Pubbliche Amministrazioni debitrici sono tenute a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre (pari allo 0,75% nel primo semestre 2013), maggiorato dell’8%; ciò, senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo. Il tasso di riferimento viene comunicato dal Ministero dell’Economia e Finanze mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (il comunicato relativo al periodo 1° gennaio-30 giugno 2013 è stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013)”.

E prosegue, a proposito del settore edilizia: “Dal momento che la direttiva europea riguarda tutti i settori, compreso quello dell’edilizia, il suo integrale recepimento fa sì che le norme contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192 recante ‘Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180′ si applichino anche al settore delle costruzioni“.

L’applicazione a tutti i settori della Direttiva contro i ritardi nei pagamenti viene ribadita dalla Commissione europea. Il vice-presidente della Commissione europea Antonio Tajani ha invitato il Governo italiano a correggere alcuni aspetti del decreto entro il 16 marzo, termine entro il quale i Paesi membri devono recepire la Direttiva. Pena l’avvio di una procedura di infrazione. L’Italia deve in particolare precisare che la proroga a 60 giorni riguarda solo asl, ospedali e imprese pubbliche e specificare che il termine di 30 giorni si calcola comprendendo le domeniche.


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