Ove non diversamente (esplicitamente o meno) statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, compete al creditore, che agisca in via esecutiva, anche l’IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni ad essa soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo.
Cassazione Civile, sez. III, 12 marzo 2013, n. 6111
Teramo, 18 Marzo 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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