È, peraltro, ben noto come, con i servizi telematici di pagamento messi a disposizione dal Fisco (F24 web e F24 on line), il contribuente possa compilare e trasmettere direttamente il modello di versamento F24, non essendo in tal caso necessario avvalersi di un intermediario alla trasmissione.
Diversamente, invece, solo gli intermediari abilitati al canale Entratel possono utilizzare l’F24 cumulativo e solo gli stessi sono autorizzati a effettuare i versamenti delle imposte dovute dai loro clienti, non solo con un addebito diretto sui conti correnti di questi ultimi, ma anche sui propri conti bancari o postali. Un consulente intermediario, quindi, può addebitare un F24 intestato a un terzo anche sul proprio conto corrente, operazione, invece, non possibile per il contribuente che usa le procedure F24 web o F24 on line, cosicché, ad esempio, un figlio non potrà direttamente pagare, con detti sistemi telematici del Fisco, l’F24 del padre addebitandolo sul proprio conto.
A chi, allora, non intenderà avvalersi di intermediari abilitati per la richiesta di pagamento, in assenza di un c/c proprio, sarà inevitabilmente opposta dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate la non conferma di corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello di pagamento e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare sul conto con firma disgiunta), cosicché il modello F24 telematicamente presentato verrà inesorabilmente scartato dall’Anagrafe tributaria.
Ecco allora perché è stata da più parti segnalata la sopravvenuta esigenza di dover aprire un conto corrente per addebitare il modello F24, anche per tutti quei casi in cui dal 1° ottobre scorso è stata disciplinata l’impossibilità di pagare in contanti con F24 cartaceo (presenza di compensazioni di imposta nel modello, o pagamenti complessivi a saldo maggiori di 1.000 euro).
Ora, però, se l’alternativa più naturale per chi non intende aprire un nuovo conto corrente per pagare i tributi appare l’affidamento di un incarico di pagamento ad un intermediario abilitato ad Entratel (il quale, tramite l’F24 cumulativo, può effettuare i versamenti on line delle imposte dovute dai propri clienti, anche con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme dovute), è possibile anche una diversa soluzione pragmatica.
Infatti, chi, pur in assenza di un c/c, ha comunque la disponibilità per avvalersi in F24 di una compensazione orizzontale di tributi a credito, potrebbe presentare, tramite remote/home banking di un soggetto terzo, un F24 c.d. “a saldo uno”, intendendosi per tale un modello in cui l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) sia di un euro superiore all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) sia pari a uno. In tale ambito, infatti, sembra ancora accettato che il codice fiscale del titolare del conto corrente di addebito possa essere diverso dal codice fiscale del contribuente.
L’opzione per la presentazione di un modello F24 “a uno”, ad esempio, potrà essere prescelta da quei collaboratori delle imprese familiari (o dei soci di società di persone) senza c/c personale, i quali, in quanto non titolari di partita IVA, fino al 30 settembre potevano presentare i modelli F24 (cartacei) direttamente in banca/posta, pacificamente addebitando l’onere (in assenza di un c/c proprio) tramite remote/home banking dell’impresa familiare/società.
La possibilità non sembra preclusa in assenza di disposizioni contrarieNondimeno, nonostante l’obbligo del canale telematico sia diventata per gli F24 l’ipotesi di pagamento generale, per questi soggetti, in assenza di disposizioni di segno contrario, non risulta preclusa la possibilità di addebitare sul c/c di un altro soggetto (es. titolare dell’impresa familiare/società) un modello F24 “a uno”, con ciò evitando un’indesiderata nuova apertura di c/c, nonché, in ipotesi di crediti da compensare, anche la necessità di conferire un incarico di pagamento ad un intermediario.
Si pensi, ad esempio, a uno dei predetti contribuenti o, nondimeno, a un lavoratore dipendente che abbia la necessità di pagare entro il prossimo 16 ottobre l’importo di 45 euro a titolo di TASI, disponendo di un residuo credito IRPEF derivante dal modello UNICO pari a 1.000 euro, ma che non disponga di un c/c o non si sia ancora personalmente registrato ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate. Ovviamente, nel caso in cui egli volesse utilizzare integralmente il credito IRPEF per il pagamento della TASI, si dovrà necessariamente rivolgere a un intermediario per effettuare l’invio del modello F24 “a zero”, attraverso Entratel.
Invece, limitando semplicemente a 44 euro l’esposizione nel modello F24 della compensazione del credito IRPEF disponibile, potrà presentare, tramite remote/home banking con addebito sul c/c di un familiare, il predetto modello F24 “a uno”, una soluzione, peraltro, provvisoriamente utilizzabile anche da chi, pur dotato di c/c, avesse richiesto, senza ancora aver ricevuto, il codice PIN e la password dei canali telematici dell’Agenzia, avendo l’intenzione di presentare in futuro modelli F24 “a zero” tramite i canali telematici del Fisco.