Ancora su Equitalia da Germano Meletti
Creato il 24 aprile 2015 da Ambrogio Ponzi
@lucecolore
Ogni giorno la telenovela riguardante le nomine irregolari in Equitalia e presso le Agenzie delle Entrate, si arricchisce di nuovi scenari, che comunque, salvo stravolgimenti imprevisti ed imprevedibili, sta prefigurando uno scenario apocalittico per le casse dello stato.
Adesso c'è anche la giurisprudenza a fare pollice verso alle istituzioni, attestando che la prescrizione sopraggiunge dopo cinque anni e non dopo dieci come sostenuto dalle due entità esattoriali sopra nominate.
Quindi, cari cittadini, prepariamoci ad un sempre più probabile "lieto evento", anche se non dobbiamo dire gatto se non l'abbiamo nel sacco, sopratutto in presenza di uno stato sempre affamato di soldi ed in questa ottica più che mai forte don i deboli e debole con i forti.
Ritengo che una cosa sia certa: questi lupi famelici assetati continuamente di denaro, non riusciranno a stare senza gli introiti (eventualmente) mancati, ma saranno prontissimi a correre ai ripari per postarci nuove gabelle che già ci penzolano sulla testa come una spada di Damocle, chi ci sarà vedrà......
Germano Meletti
Equitalia: quando la cartella esattoriale va in prescrizione (se non
opposta)
di QuiFinanza
Riscossione esattoriale: il termine è di cinque anni e non di dieci
Per quanto tempo resta valida la cartella di pagamento?
La questione dei termini entro cui Equitalia può far valere il
proprio credito riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente,
ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti.
Da un lato,
infatti, l'amministrazione finanziaria (sul filone di alcuni tribunali) sostiene
puntualmente, nei propri atti difensivi, che l'Agente per la Riscossione ha
dieci anni di tempo (dalla data di consegna della cartella al
debitore) per agire con un pignoramento.
Ma diverse sentenze sono di
tutt'altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella
esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni. Tra queste
pronunce ve n'è una recente della Commissione Tributaria Provinciale di
Pavia.
Cosa significa in pratica?
Se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di
una cartella esattoriale da parte di Equitalia, ma disinteressandosi di
impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce
un'esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello
stipendio o della pensione, l'espropriazione della casa, ecc.) potrà far valere
la prescrizione - e quindi opporsi al pignoramento - se, nel
frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.
Perché Equitalia sostiene che il termine è decennale?
Equitalia si richiama a una norma del codice civile che, in via
generale, stabilisce che la prescrizione è di dieci anni tutte le volte in cui
il creditore agisce in forza di una sentenza di condanna. Il punto è dunque se
la cartella di Equitalia possa essere equiparata o meno a una sentenza di
condanna come quella emessa da un giudice.
Certamente la cartella esattoriale
è un titolo esecutivo e, come tale, ha la stessa efficacia della sentenza,
specie se non opposta entro i termini di legge dal contribuente (perché, in tal
caso, assomiglierebbe ancor di più a una sentenza passata in giudicato).
L'orientamento giurisprudenziale
Invece, l'orientamento di alcuni giudici, tra cui appunto la CTP
di Pavia qui in commento, è che la prescrizione decennale non può applicarsi
alle cartelle di Equitalia per impossibilità di equiparazione tra le due
fattispecie. La cartella di pagamento, ben diversa da una sentenza, è piuttosto
simile a un atto di precetto, prodromico all'esecuzione forzata.
Conclusione
Dunque, la prescrizione decennale è applicabile, nei confronti di
Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non
già in forza di una cartella notificata e non opposta, ma a seguito di una
causa contro il contribuente e della successiva sentenza
passata in giudicato.
Potrebbero interessarti anche :