a) grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli;
e) amido;
f) fibre;
g) i sali minerali o le vitamine presenti in quantità significativa secondo quanto definito dal Regolamento stesso.
E’ stata anche proposta l’inserimento dell’origine obbligatoria per quelle materie prime che rappresentano il 50% e oltre degli ingredienti totali, ma le valutazioni saranno effettuate filiera per filiera e non è detto che tali disposizioni vengano immediatamente attuate.
Maggiori restrizioni ci saranno sulle informazioni fornite su base volontaria che non devono indurre in errore il consumatore, non essere ambigue né confuse ed essere, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
Vengono definite quindi le pratiche leali d’informazione per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Non devono essere attribuiti all’alimento effetti o proprietà che non possiede, per esempio suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Anche per esempio suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Inoltre sembra che la denominazione di un alimento contenente uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrà essere accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i»; così come per alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008, la denominazione dovrà essere accompagnata dall’indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».
Per gli alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo, la dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» dovrà figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento;