La Repubblica di Turchia non ha mai negato le sofferenze degli armeni ma ritiene che le vicissitudini degli armeni durante gli eventi del 1915, argomento di discussione tra gli storici internazionali, non siano conformi con la definizione di «genocidio» nel diritto internazionale.
Come ho più volte cercato di spiegare sul blog, il termine genocidio ha valenza tecnica, appartiene al diritto: e non possono essere scrittori, storici o uomini politici – né tantomeno minuscoli comuni che avrebbero ben altro di cui preoccuparsi – a stabilire una volta per tutte la conformità di quanto accaduto nel 1915 e negli anni immediatamente successivi alla definizione di genocidio (e il dibattito storiografico, in ogni caso, non può e non deve essere mai considerato chiuso per legge: almeno nei paesi che si professano democratici). Spero che Antonia Arslan possa farsene una ragione: anche se temo che la ricorrenza del centenario delle deportazioni e dei massacri – neò 2015 – possa portare a un’intensificarsi di queste fastidiose strumentalizzazioni.