Siamo arrivati con questo post che conclude il mini ciclo dedicato all’attestato di prestazione energetica (il c.d. APE) ad approfondire il quarto e ultimo obbligo legato all’informazione che il locatore o il venditore devono fornire all’inquilino o all’acquirente in merito all’APE: l’obbligo di informativa.
Per questo tipo di obbligo, il recente decreto legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014, ha modificato la precedente normativa. In che modo? Rispetto al passato, il DL 145/2013 fa riferimento specificatamente all’obbligo di informativa per i contratti di locazione soggetti a registrazione.
Ma andiamo con ordine. Allo stato attuale, l’obbligo di informativa APE si deve rispettare in due casi:
1. Per tutti i contratti di compravendita immobiliare e per tutti gli atti traslativi a carattere oneroso
2. Per tutti i nuovi contratti di locazione di edifici e di singoli appartamenti soggetti a registrazione
Sul primo punto il Consiglio del Notariato ha chiarito, nell’aggiornamento dello studio n. 657/2013/C, che l’obbligo di informativa per le compravendite immobiliari a carattere oneroso va rispettato solo quando il fabbricato oggetto di trasferimento è sottoposto all’obbligo di dotazione dell’APE, come abbiamo già esaminato i giorni scorsi.
Sul tema dei contratti di locazione (il punto 2), l’obbligo di informativa non vale per tutti quei contratti che, anche se sottoposti a registrazione, non si possono considerare “nuovi” (per esempio le proroghe) e ai contratti che non hanno obbligo di registrazione, quelli, per intenderci, classici degli appartamenti per le vacanze estive e, in generale, quando non superano i 30 giorni complessivi all’anno.
Per esclusione, quindi, possiamo dire che vale l’obbligo di informativa per l’APE solo per i contratti di locazione nuovi e soggetti all’obbligo di registrazione.
Va ricordato che l’informativa relativa al rispetto di questo obbligo va indicato sul contratto con una clausola specifica. Il Consiglio nazionale del Notariato consiglia di inserire una dicitura nella quale l’acquirente o il locatario dichiarino di avere ricevuto “le informazioni … in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici” e “… la documentazione, comprensiva dell’attestato … in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
Le sanzioni
Mentre in precedenza la norma non puniva l’omissione dell’obbligo di informativa APE, il DL n. 145/2013 ha indicato che la sanzione per il mancato rispetto di quest’obbligo è il medesimo di quella prevista per la mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica; solo, viene applicata in misura ridotta da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari (per le quali, infatti, non è previsto l’obbligo di allegare il documento).