Sia l’APE (attestato di prestazione energetica), che l’ACE (attestato di certificazione energetica), identificano il consumo annuale di energia di un edificio fornendo un’informazione immediata al cittadino relativamente all’aspetto energetico di un’abitazione. Entrambi gli attestati forniscono, inoltre, una serie di raccomandazioni e consigli pratici volti al miglioramento della prestazione energetica che guidano il proprietario all’attuazione di interventi, quali ad esempio la sostituzione degli infissi, che riducano i consumi di energia dell’abitazione e che siano fattibili ed economicamente convenienti.
L’APE è stato introdotto in sostituzione dell’ACE il 4 giugno 2013 con il decreto legge n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Dal 4 agosto 2013 in poi l’APE prende piede, sono rivisti gli obblighi di redazione dell’APE e anche le relative sanzioni in caso di non ottemperanza (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica: ecco Rischi e Sanzioni per il Tecnico certificatore).
Ma di fatto cosa cambia tra ACE e APE?
Rispetto all’ACE, l’APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE, attualmente in vigore, mentre l’ACE recepisce la precedente direttiva europea 2002/91/CE. L’Italia si sta lentamente adeguando al recepimento della nuova direttiva. Tuttavia, sono ancora in fase di definizione le modalità di calcolo della prestazione energetica che adegueranno le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009).
In questa fase di transizione, quindi, le modalità di calcolo rimangono invariate, mentre a valle degli aggiornamenti tecnici, rispetto all’ACE, l’APE dovrà fornire indicazioni più dettagliate circa i suggerimenti per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e, nel computo dei fabbisogni energetici dell’edificio, dovrà tenere conto, oltre che della climatizzazione invernale ed estiva e della preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, anche della ventilazione e, per il settore terziario, dell’illuminazione e dell’energia richiesta da eventuali impianti ascensori o scale mobili.
L’ACE va definitivamente in pensione?
Non del tutto. Infatti, gli ACE redatti precedentemente al 4 agosto 2013, non perdono valore e rimangono in validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, a meno di eventuali interventi di ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti in esso installati o in ottemperanza dei controlli sugli impianti fissati dalla legge. Se in corso di validità, l’ACE può quindi essere utilizzato, ad esempio, nel caso di allegazione ad un atto di compravendita o locazione stipulato successivamente al 4 agosto 2013.
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