L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha emanato ieri la Determinazione 1/2013 che fornisce importanti chiarimenti agli operatori sulle nuove disposizioni per la stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La determinazione 1/2013 (scarica il testo della Determinazione 1/2013) fornisce alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici un ausilio interpretativo sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che hanno modificato l’art. 11, comma 13 del Codice dei contratti (art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, il cd. decreto sviluppo bis).
Con la determinazione n. 1 del 2013 l’AVCP illustra le recenti modifiche normative e, in primo luogo, chiarisce che l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell’art. 3 del Codice degli Appalti.
L’Autorità ritiene inoltre che l’art. 11, comma 13 del Codice, consenta la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione mediante tre forme:
1. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
2. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
3. scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.
La determinazione chiarisce, infine, che la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.