Un ente pubblico bandisce una gara per l’affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per la costituzione dell’archivio digitale e cartaceo dei suoi atti.
Nel bando viene prescritto a pena di esclusione che (per rendere più agevole la consultazione) copia dell’offerta tecnica sia consegnata in formato elettronico PDF memorizzato su supporto non modificabile (CD-ROM o DVD).
Una società dimentica di allegare il CD e viene esclusa dalla gara.
Tale decisione è legittima? Poteva l’ente richiedere la consegna dell’offerta anche in formato elettronico? E poteva prevedere che l’omissione fosse causa di esclusione dalla gara?
La risposta affermativa viene da una recente pronuncia del TAR Puglia, Bari, sezione I, 1/7/2011 n. 1007 (il testo viene integralmente riportato in calce).
Secondo i giudici amministrativi, il provvedimento di esclusione è pienamente legittimo in quanto, nel caso di specie, la clausola del bando è chiara e inequivoca nel comminare l’esclusione dalla gara e, quindi, non vi è spazio per interpretazioni teleologiche in merito al principio del favor partecipationis.
Si ricorda che per il menzionato principio, l’inosservanza delle modalità di presentazione delle offerte in un appalto pubblico implica l’esclusione dalla gara solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti a un particolare interesse della stazione appaltante, o quando siano poste a garanzia della “par condicio” dei concorrenti: non si può procedere all’esclusione del concorrente, per mancata osservanza di una determinata formalità, ove questa non sia prevista espressamente a pena di esclusione, come disposto nel caso in esame.
Peraltro, la richiesta di produrre il CD inserita nella lex specialis (ossia nel bando di gara), non risulta illogica né sproporzionata, in quanto si tratta del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo (soprattutto per società che si occupano di elaborazione dati come nell’appalto in esame).
Infine l’esigenza di acquisire i documenti informatici (in formato pdf) appare funzionale allo scopo di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando, in tal modo, una delle direttive ispiratrici della disciplina sostanziale e processuale in materia di appalti pubblici, senza comportare alcun aggravio a carico della concorrente.
N. 01025/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Ised S.p.A., mandataria nel R.T.I. con Var Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno, Pasquale Di Rienzo e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
nei confronti di
Eps Datacom S.r.l.;
per l’annullamento
del provvedimento comunicato con nota del Dirigente del Settore Avvocatura della Provincia di Foggia, con il quale la Commissione di gara per l’affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per la costituzione dell’archivio digitale e cartaceo degli atti della Provincia di Foggia, nella seduta del 27.4.2011, ha disposto l’esclusione della offerta presentata dalla ricorrente; nonché, occorrendo, del disciplinare di gara e di ogni ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Pasquale Di Rienzo e Nicola Martino;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.
La società impugna la propria esclusione dalla gara per l’affidamento della fornitura di sistemi, infrastrutture tecnologiche e servizi per l’archivio digitale e cartaceo della provincia di Foggia, disposta per il seguente motivo: “Il plico dell’offerta tecnica non contiene il CD con i files su PDF come espressamente previsto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara, che a pagina 10 recita: “ai fini di una più agevole consultazione, dovrà essere consegnata a pena di esclusione una copia dell’offerta tecnica in formato elettronico PDF memorizzato su supporto non modificabile (es. CD.R o DVD.R) includendo gli eventuali allegati”.
Con i motivi aggiunti la Ised contesta poi l’atto, comunicato il 27 maggio 2011, con cui la Stazione appaltante rigettava la richiesta di ritiro del provvedimento espulsivo.
Le censure dedotte sono infondate.
Da un lato, le clausole del bando sono del tutto chiare e inequivoche nel comminare l’esclusione dalla gara nell’ipotesi di mancata produzione del CD, per cui non vi è spazio per una qualsiasi interpretazione di tipo teleologico in relazione al principio del favor partecipationis.
Dall’altro, la richiesta di produrre il CD, inserita nella lex specialis, non è neppure incongrua, illogica o sproporzionata: si tratta del deposito di supporti informatici di facile e corrente utilizzo (soprattutto per una società che si occupa proprio di elaborazione dati), che appare funzionale allo scopo evidenziato nel capitolato (di rendere la procedura di gara celere e sicura, concretizzando così una delle direttive ispiratrici della disciplina, sia sostanziale sia processuale, degli appalti pubblici), senza comportare alcun aggravio significativo a carico della concorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come equitativamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, insieme con i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2011.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Foggia, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011.