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Appello civile: nuove prove e poteri del Giudice d’appello

Da Rebecca63

Appello civile: nuove prove e poteri del Giudice d’appelloL’art. 345, comma 3 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, fermo restando, sul piano generale, il principio dell’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e quindi anche delle produzioni documentali, il giudice di appello è abilitato ad  ammettere, in sede di gravame, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre per causa a esse non imputabile, solo quelle prove che ritenga nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite indispensabili in  quanto suscettibili di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia; l’indispensabilità, in definitiva, deve essere intesa come capacità di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo, talvolta, per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il primo giudice (in  applicazione del suesposto principio, la Corte ha confermato la decisone di giudici d’appello circa l’inammissibilità di documentazione medica attestante lo stato di salute della vittima di un sinistro prima dell’evento lesivo, atteso che tali documenti ben potevano essere presentati anche in primo grado).

Cassazione Civile, Sez. III, 21 Giugno 2011, n. 13606

Teramo, 08 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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