La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 (conv. da Legge n. 236/1993),
con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo “B” da parte di studi professionali.
La risposta in sintesi:
“…Per le considerazioni sin qui svolte ed alla luce dell’interpretazione estensiva in ordine alla nozione di “imprenditore” data dalla giurisprudenza comunitaria, è possibile affermare che, sebbene la lettera del dettato normativo menzioni le sole “imprese” quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo “B” di cui all’art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993, gli stessi possono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i requisiti di legge.”.
Teramo, 04 Settembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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