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Arrivato l’ok del Senato al dl svuota-carceri

Creato il 19 febbraio 2014 da Stivalepensante @StivalePensante

A due giorni dalla decadenza, via libera definitivo del Senato al decreto legge svuota-carceri, già varato alla Camera. Il provvedimento viene approvato con 147 voti favorevoli, 95 voti contrari e nessun astenuto, e diventa così legge.

(avvenire.it)

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“La conversione in legge del decreto Cancellieri è cosa buona e giusta, necessaria e urgente. Tanto buona e giusta, e tanto necessaria e urgente che si può transigere sui suoi non pochi limiti. Che si sarebbero potuti superare in una serena discussione di merito, non funestata dalle minacce ostruzionistiche dei giustizialisti di destra e di sinistra e dalla crisi di governo”, afferma Luigi Manconi, senatore del Pd. “In primo luogo – osserva Manconi – si doveva procedere al coordinamento delle sue disposizioni con la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. La meritoria definizione di una fattispecie autonoma per la detenzione di piccoli quantitativi di droghe, infatti, non conosce quella distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti” riportata in vita dalla Corte costituzionale. Il che è paradossale, trattandosi di un reato minore rispetto a quello giudicato dalla Consulta. Toccherà quindi – afferma Manconi – ritornare sugli effetti della sentenza della Corte sulla legge sugli stupefacenti anche per fare chiarezza sulla sua applicazione nei confronti dei condannati in via definitiva: è mai possibile che restino in esecuzione di pene giudicate costituzionalmente illegittime? I giudici dell’esecuzione potranno dirimere la questione, ma mi preparo a depositare un disegno di legge ad hoc che, come prospettava il professor Flick, riduca per legge le pene comminate sulla base della Fini-Giovanardi”.

Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non più l’eccezione. Oggi, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari: d’ora in avanti dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) ne escluda la necessità. Si rovescia cioè l’onere motivazionale, con l’obiettivo di assicurare un controllo più costante e capillare senza ulteriore aggravio per le Forze di Polizia.

L’attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Per il piccolo spaccio, in altri termini, niente più bilanciamento delle circostanze, con il rischio (come è oggi) che l’equivalenza con le aggravanti come la recidiva porti a pene sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico-alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità. 

Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza.

In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L’ulteriore ‘sconto’, che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla ‘meritevolezza’ del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio, violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione).

Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme, peraltro, le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).

E’ ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra (come è oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione purché la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.

Presso il ministero della Giustizia è istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta. 

Si va dall’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria.

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