Il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche – ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”. Con Interpello n. 11/2012 del 10.04.2012 il Ministero del Lavoro risponde che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possono essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004. impugnazione sanzioni disciplinari: applicabilità art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.
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